Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine

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– la designazione delle autorità responsabili sul piano nazionale (tra l’altro l’allestimento di un «Centro nazionale per il RSI» in funzione 24 ore su 24) da parte dei singoli Stati parte e, sul piano internazionale, da parte dell’OMS;

– le disposizioni legate alla sorveglianza epidemiologica di malattie infettive e alla notifica di eventi che potrebbero costituire un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale5; l’OMS decide in caso di necessità, assieme al Comitato di Emergenza e sulla base di diversi criteri, se sussista una simile emergenza ed elabora raccomandazioni sul modo di fronteggiarla;

– la misure tecniche ai posti di frontiera (aeroporti, porti e punti d’ingresso terrestri) necessarie per la sorveglianza di malattie infettive nonché disposizioni sanitarie legate al traffico internazionale (persone in partenza o in arrivo, operatori e mezzi di trasporto, ecc.);

– disposizione per la protezione dei dati personali nonché per il trasporto e il trattamento di sostanze biologiche;

– indicazioni sulla composizione, sul mandato e sulle procedure del Comitato di Emergenza e del Comitato di Revisione;

– le disposizioni finali riguardanti le eventuali modifiche del nRSI, il rapporto tra il nRSI e altri accordi internazionali, l’entrata in vigore del nRSI (15 giugno 2007) due anni dopo la notifica degli Stati membri da parte del Direttore generale dell’OMS nonché la possibilità di rifiutare le disposizioni del nRSI o di avanzare delle riserve.

1.4 Apprezzamento

Grazie a uno sforzo considerevole e alle esperienze fatte sulla scorta dell’epidemia di SARS nonché della minaccia costituita dalla possibile mutazione del virus dell’influenza aviaria, si è riusciti a proporre una revisione generale del RSI iniziale ottenendo uno strumento di prevenzione, sorveglianza e lotta contro la diffusione di pericoli acuti per la salute. Un regolamento meramente tecnico d’interesse marginale ha potuto essere trasformato in uno strumento fondamentale per la politica sanitaria internazionale. Le prescrizioni ivi contemplate costituiscono uno strumento di diritto internazionale vincolante, diversamente dalle raccomandazioni elaborate dall’OMS nel caso di emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale, che non hanno invece carattere obbligatorio.

Il principio di definire ciò che s'intende per «emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale», la definizione lata del concetto di «malattia» indipendentemente dalla sua origine o fonte e l’innovativo strumento decisionale messo a disposizione (Allegato 2) costituiscono, per la collaborazione internazionale in questo ambito, la grande differenza tra il ventesimo e il ventunesimo secolo. Il nRSI può essere applicato a tutti gli eventi in grado di costituire un pericolo per la sanità pubblica e prende in considerazione sia malattie di origine biologica, sia malattie provocate da interventi chimici o da radiazioni ionizzanti. Il nRSI costituisce lo strumento fondamentale di diritto internazionale in caso di malattie

5 «Public health emergency of international concern» rispettivamente «urgence de santé publique de portée internationale».