Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine

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L’Allegato 2, il più importante dei nove Allegati del nRSI, contiene il cosiddetto algoritmo, ovvero la procedura e i criteri per stabilire se un evento possa costituire un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Questo algoritmo è completato da elenchi di malattie conosciute e da un catalogo di domande per individuare l’insorgere o la ricomparsa di malattie.

Gli altri Allegati del nRSI sono di natura prettamente tecnica e comprendono modelli di documenti sanitari, procedure per la profilassi di determinate malattie, ecc.

3 Il nuovo Regolamento sanitario internazionale e l'ordinamento giuridico svizzero

3.1 Lo statuto di diritto internazionale pubblico del nRSI

Il nRSI è una normativa di diritto internazionale. È stato emanato dall’Assemblea mondiale della sanità in base all’articolo 21 della Costituzione dell’OMS6 ed è vincolante, anche se non necessita di un’esplicita approvazione da parte degli Stati parte. Ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’OMS si applica una cosiddetta procedura di opting-out (clausola di esenzione): agli Stati membri vengono conferite unicamente la facoltà di rifiutare o di avanzare riserve, non quella di approvare esplicitamente il Regolamento. Il nRSI entra in vigore per gli Stati membri dell’OMS due anni dopo la notifica del Direttore generale, sempre che non venga respinto entro 18 mesi o non siano avanzate riserve nei suoi confronti.7

L’applicabilità diretta delle disposizioni di un trattato, un accordo o un regolamento internazionale è definita dagli Stati stessi, a meno che disposizioni specifiche non prevedano altrimenti. Sono le autorità incaricate dell’applicazione del diritto a dover valutare se una norma di diritto internazionale è applicabile direttamente oppure no. Il Tribunale federale ha sviluppato una serie di criteri per decidere se una norma di diritto internazionale è direttamente applicabile. In conseguenza, sono direttamente applicabili («self-executing») le norme del diritto internazionale che «considerate nel loro contesto e alla luce sia dell’oggetto sia dello scopo del trattato sono ...

incondizionali e sufficientemente precise per produrre un effetto diretto, applicarsi come tali a una fattispecie e costituire il fondamento di una decisione concreta».

Le disposizioni non direttamente applicabili hanno contenuto puramente

programmatico e si limitano a stabilire direttive. Non si rivolgono alle autorità amministrative delle Parti alla Carta ma al legislatore cui lasciano un certo margine di manovra per l’integrazione di queste direttive nel diritto nazionale.

Il nRSI deferisce agli Stati parte il compito di realizzare con mezzi adatti le misure e gli obiettivi stabiliti. Le disposizioni del nRSI non sono pertanto «self-executing»: a livello nazionale, esse non hanno nessun influsso diretto sui diritti e i doveri degli individui. Sul carattere delle prescrizioni nel dettaglio decidono in ultima istanza i tribunali.

6 RS 0.810.1

7 La notifica degli Stati membri da parte del Direttore generale dell’OMS ha avuto luogo il 15 giugno 2005.