Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine
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3.2. Necessità di adeguamento del diritto interno
Nella misura in cui il diritto interno non soddisfi le direttive del nuovo Regolamento sanitario internazionale, gli Stati parte sono tenuti ad apportare gli adeguamenti necessari. Essi dispongono di un largo margine discrezionale sulle misure d’applicazione.
Per stabilire se la Svizzera rispetta le disposizioni del nRSI, è necessario paragonare tali disposizioni con le normative e la prassi giuridica del nostro Paese, in particolare con la legge federale del 18 dicembre 19708 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo (legge sulle epidemie, LEp) e con le relative ordinanze.
Per l’applicazione del Regolamento, sostanzialmente non si renderà necessario alcun adeguamento a livello di legge. Le misure che non fossero previste dallo strumentario ordinario di lotta contro le malattie possono essere sancite a livello di ordinanza, conformemente all’articolo 10 LEp (competenze straordinarie del Consiglio federale in caso di emergenza).
Nel quadro della revisione della LEp attualmente in corso, iniziata indipendentemente dai lavori sul Regolamento, ma da essi influenzata, saranno introdotte modifiche per armonizzare l'attuale legislazione sulle epidemie con il nRSI.9 Andranno analizzati ed eventualmente considerati i seguenti aspetti:
– recepire nel diritto svizzero le definizioni utilizzate nel nRSI (art. 1);
– estendere il campo d’applicazione della legge sulle epidemie a tutte le malattie che rappresentano un rischio per la sanità pubblica (ivi incluse, quindi, le malattie scatenate da tossine, da influssi chimici o da radiazioni ionizzanti; art. 1, definizione di «malattia», e art. 2). La legge sulle epidemie attualmente in vigore si applica soltanto alle malattie trasmissibili;
– definire che cosa si intende per emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e sancire a livello di legge un piano d’azione in caso di crisi (art. 12);
– concretizzare il divieto di accedere al territorio nazionale: la Svizzera dispone già dello strumentario giuridico necessario (la possibilità di elaborare disciplinamenti a livello di ordinanza riservata al Consiglio federale dagli art. 7 e 10 LEp) per dar seguito ad un’eventuale raccomandazione dell’OMS e vietare l’ingresso di persone sul suo territorio (art. 18 nRSI). Tuttavia, a livello di legge non esiste ancora un disciplinamento dettagliato del divieto di accesso al territorio nazionale;
– chiarire quali interessi pubblici collidono con la tutela della sanità pubblica: il nRSI dà particolare importanza alla garanzia del commercio internazionale e alla tutela dei diritti della persona (artt. 2 e 45);
– modificare il sistema di dichiarazione: quello in vigore ora si fonda sull’osservazione dei pazienti e su criteri legati prevalentemente ai singoli agenti patogeni; va discussa un’estensione ad altri eventi potenzialmente pericolosi (ad es. lettere contenenti spore di antrace). Va inoltre presa in considerazione la possibilità di sottoporre all’obbligo di dichiarare, accanto alle persone menzionate nel diritto attualmente in vigore (medici, ecc.),
8 RS 818.101
9 Secondo le attuali stime, la LEp riveduta dovrebbe entrare in vigore attorno al 2010.