Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine

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internazionale esige tuttavia l’istituzione di un organo nazionale competente in funzione 24 ore su 24 all’interno del ministero della sanità di ogni Paese, ciò che in Svizzera corrisponde al Dipartimento federale dell’interno (DFI), rappresentato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Per l'applicazione del nRSI ai sensi dell’Allegato 1 (soprattutto per la notifica tempestiva di eventi), oltre all’individuazione precoce sul piano nazionale e alle capacità della Confederazione nell’ambito della lotta contro le malattie, devono essere migliorati anche la comunicazione e il collegamento tra le istanze coinvolte, in modo da garantire una migliore assistenza ai Cantoni in caso di situazioni di emergenza di rilevanza internazionale. I principi di queste misure di organizzazione e coordinamento sono già contemplate dall’attuale legge sulle epidemie.

Il nRSI è una normativa emanata dall’Assemblea mondiale della sanità (AMS) sulla base dell’articolo 21 della Costituzione dell’OMS. Questa normativa è vincolante secondo il diritto internazionale; le raccomandazioni emesse dall’OMS sulla base del nRSI non hanno invece carattere obbligatorio. Il nRSI non necessita di un’approvazione esplicita da parte degli Stati parte. Ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’OMS, viene applicata una cosiddetta procedura di opting-out (clausola di esenzione): agli Stati membri vengono conferite unicamente la facoltà di rifiutare o di avanzare riserve, ma non quella di approvare esplicitamente il Regolamento. Il nRSI entrerà in vigore per gli Stati membri dell’OMS due anni dopo la notifica del Direttore generale (avvenuta il 15 giugno 2005), a meno che non venga rifiutato o che non vengano avanzate riserve.

Approvando la Costituzione dell’OMS, l’Assemblea federale ha accolto anche l’articolo 21, che autorizza l’AMS a emanare disposizioni su quarantene e altre misure sanitarie contro la diffusione di malattie tra un Paese e l’altro. In questo modo, le Camere hanno tacitamente conferito al Consiglio federale la competenza di accogliere o respingere il nRSI. La decisione sulla definitiva approvazione del nuovo Regolamento sanitario internazionale è dunque di competenza del Consiglio federale.