Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine
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2.5.4 Capitolo IV: Disposizioni speciali per merci, container e aree di carico container
Art. 33 Merci in transito
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 43 o di altri accordi internazionali applicabili, le merci in transito, eccetto gli animali, non devono essere soggette a misure di sanità pubblica.
Art. 34 Container e aree di carico container
Gli Stati parte devono assicurare che gli spedizionieri utilizzino container tenuti liberi da fonti d’infezione o contaminazione. Il capoverso 2 si riferisce alle aree di carico, che devono parimenti essere libere da fonti d’infezione e contaminazione. L’autorità competente nello Stato parte deve prendere le misure necessarie, sottoforma di ispezioni o esami delle aree di carico container per stabilirne le condizioni sanitarie e igieniche, e garantire che gli obiettivi del Regolamento siano rispettati.
2.6 Parte VI: Documenti sanitari
Art. 35 Norma generale
Questa disposizione stabilisce il principio generale, secondo cui per il traffico (viaggiatori) internazionale devono essere richiesti unicamente i documenti sanitari indicati nel nRSI o nelle raccomandazioni dell’OMS (artt. 35-39, per l’ingresso anche l’art. 23). I viaggiatori che intendano eleggere domicilio in un Paese a titolo temporaneo o permanente, possono essere sottoposti ad altre condizioni. Norme speciali sono applicabili anche alle merci o ai carichi, per i quali è necessario provare lo stato sanitario ai sensi degli accordi internazionali applicabili.
Art. 36 Certificati di vaccinazione o altra profilassi
Il capoverso 1 specifica che l’esecuzione di vaccinazioni o di profilassi ai sensi dell’Allegato 6 e, se applicabile, dell’Allegato 7 riguardo a malattie specifiche, va provata mediante i relativi certificati.
Secondo il capoverso 2, non dev'essere negato l'ingresso ai viaggiatori in possesso di un certificato di vaccinazione o di profilassi. Questo vale anche se l’interessato proviene da un’area infetta. L’ingresso può invece essere negato se l’autorità competente dispone di informazioni certe, attestanti che la vaccinazione o la profilassi sono state inefficaci.
Art. 37 Dichiarazione Marittima di Sanità
L’articolo 37 disciplina le dichiarazioni necessarie per la navigazione marittima. Per i dettagli si rinvia al testo del nRSI.