Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine
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Art. 38 Parte Sanitaria della Dichiarazione Generale di Aeromobile
Ai sensi del capoverso 1, durante il volo o prima dell’atterraggio il pilota o il copilota è tenuto a compilare e a consegnare la parte sanitaria della Dichiarazione Generale di Aeromobile all’autorità competente. Un modello di questo documento figura nell’Allegato 9. Gli Stati parte possono prevedere deroghe al riguardo.
Il comandante dell’aeromobile deve comunicare allo Stato parte tutte le informazioni relative alle condizioni di salute a bordo e alle misure sanitarie applicate all'aeromobile. Gli Stati parte possono dispensare dalla presentazione della parte sanitaria della dichiarazione generale di aeromobile o emanare raccomandazioni circa i documenti da presentare in provenienza da un'area affetta.
Art. 39 Certificati sanitari della nave
Il certificato sanitario della nave deve corrispondere al modello di cui all'Allegato 3. Per i dettagli si rinvia al testo del nRSI.
2.7 Parte VII: Spese
Art. 40 Spese per misure sanitarie relative ai passeggeri
Le misure di protezione necessarie in un’ottica di sanità pubblica comportano generalmente dei costi. L’articolo 40 disciplina l’attribuzione di tali costi. Ai sensi del capoverso 1, le misure di sanità pubblica previste dal nRSI, come gli esami medici (anche esami supplementari), le vaccinazioni e le profilassi che non siano state richieste esplicitamente (la richiesta pubblica deve avvenire prima), l’isolamento e la quarantena, i documenti rilasciati o l’esame del bagaglio non devono comportare spese per i diretti interessati. Tali spese devono essere assunte dallo Stato parte che ha ordinato le misure sanitarie. Questo principio è applicabile unicamente ai viaggiatori che non intendano eleggere domicilio nello Stato parte a titolo temporaneo o permanente.
Conformemente al capoverso 2, gli Stati parte possono addebitare spese per misure sanitarie diverse da quelle menzionate al capoverso 1. Gli Stati parte devono accertarsi che in tutto il loro territorio sia applicata un’unica tariffa. Le spese addebitate devono corrispondere ai costi effettivi ed essere riscosse senza distinzione di nazionalità, domicilio, ecc. Le tariffe e ogni relativa correzione devono essere pubblicate almeno 10 giorni prima di eventuali imposizioni (cpv. 4).
Il nRSI non si oppone a un rimborso delle spese derivanti dall'applicazione di misure sanitarie da parte di assicurazioni o operatori di trasporto (cpv. 5).
Si osserva infine che ai viaggiatori o agli operatori di trasporto non può essere negato in nessun caso il permesso di lasciare il territorio di uno Stato parte per mancato pagamento delle spese.
Art. 41 Spese per bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci o
pacchi postali
Anche l’addebito di spese per l’applicazione di misure di sanità pubblica a bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali deve avvenire in base a