Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine

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Se l’autorità competente al punto d’ingresso non può svolgere le misure di controllo descritte, il mezzo di trasporto infetto può essere autorizzato a partire, a condizione che l’autorità competente del successivo punto d’ingresso sia informata della situazione (capoverso 2).

Un mezzo di trasporto infetto non deve più essere considerato tale se le misure di cui al capoverso 1 sono state applicate efficacemente o se non sussistono segnali di rischi per la sanità pubblica (capoverso 3).

Art. 28 Navi e aeromobili ai punti d’ingresso

Capoverso 1: a meno che non siano ordinate misure aggiuntive di sanità pubblica ai sensi dell’articolo 43 o di altri accordi internazionali applicabili, alle navi o agli aeromobili non dev’essere impedito lo scalo per motivi di sanità pubblica. Tuttavia, se il punto d’ingresso non è attrezzato per l’applicazione di misure di sanità pubblica previste dal nRSI, la nave o l’aeromobile può essere fatto procedere verso il posto di frontiera più vicino, dotato dell'infrastruttura necessaria. Fanno eccezione le navi o gli aeromobili che presentano problemi tecnici.

Giusta il capoverso 2, gli Stati parte devono accordare alle navi o agli aeromobili la cosiddetta libera pratica (free pratique) per gli stessi motivi di cui al capoverso 1. In particolare, non possono impedire loro l'imbarco o lo sbarco, lo scarico o il carico di merci e il rifornimento a bordo di carburante, acqua, derrate alimentari o di altro materiale. Gli Stati parte possono subordinare la concessione della libera pratica a ispezioni, all’esecuzione delle operazioni di decontaminazione o di disinfezione o di altre misure tese ad evitare la diffusione di una malattia. Se possibile, uno Stato parte deve concedere la libera pratica via radio o mediante altri mezzi di comunicazione (cpv. 3).

Prima dell'arrivo, le persone responsabili delle navi o degli aeromobili (comandante, pilota) devono comunicare il più presto possibile alle autorità di controllo del porto o dell’aeroporto qualsiasi caso di malattia a bordo con rischio d’infezione. Queste informazioni devono essere trasmesse all’autorità portuale o aeroportuale competente in materia sanitaria. In casi d’emergenza, il comandante o il pilota deve informare direttamente l’autorità portuale o aeroportuale competente (cpv. 4).

Se per un motivo imprevisto un aeromobile o una nave sospetti o infetti atterrano o attraccano rispettivamente in un aeroporto o in un porto diverso da quello previsto:

– il pilota o il comandante devono mettersi prontamente in comunicazione con l’autorità competente più vicina;

– non appena tale autorità competente è a conoscenza dell’atterraggio o dell’attracco, deve applicare le misure raccomandate dall’OMS a tutela della sanità pubblica o altri provvedimenti previsti dal nRSI;

– i viaggiatori e le merci devono restare in prossimità dell’aeromobile o della nave, a meno che l’autorità competente stabilisca diversamente o che l’emergenza richieda altre precauzioni;

– dopo l'applicazione delle misure di sanità pubblica ordinate dall'autorità competente, l'aeromobile o la nave possono procedere verso l’aeroporto o il porto, dov’era previsto l’atterraggio o l’attracco.

A prescindere dalle disposizioni del presente articolo, il pilota o il comandante sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie alla tutela della salute e alla sicurezza