Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine
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Compendio
Il primo Regolamento sanitario internazionale (RSI) fu emanato nel 1951 dalla quarta Assemblea mondiale della sanità (AMS). Da allora, è stato sottoposto a tre revisioni (nel 1969, nel 1973 e nel 1981). La versione ora in vigore è un regolamento tecnico per il controllo della peste, del colera e della febbre gialla.
L’ultima revisione del RSI, avviata dall’AMS nel maggio del 1995, si è arenata per anni su un piano puramente tecnico. Sulla scia della forte impressione suscitata dall’epidemia di SARS, l’AMS ha rilanciato nel maggio del 2003 il processo di revisione, attribuendogli maggiore rilevanza nella scala delle sue priorità. La presente versione del Regolamento sanitario internazionale, frutto di tre fasi negoziali globali (1°-13 novembre 2004, 21-26 febbraio e 12-14 maggio 2005), è stata approvata dall’AMS nel maggio del 2005.
Il nuovo Regolamento sanitario internazionale (nRSI) consta di 66 articoli e di 9 Allegati. Esso è applicabile a tutti gli eventi che possano rappresentare un pericolo per la sanità pubblica, siano essi di origine naturale, accidentale (ad es. un incidente di laboratorio) o intenzionale, riconducibili a cause biologiche, a interventi chimici o a radiazioni ionizzanti. Nel caso di malattie infettive, il nRSI costituisce il principale strumento di diritto internazionale; nel caso di altri pericoli per la salute, per i quali esistono già strumenti di questo tipo o procedure standardizzate a livello sovranazionale, esso sancisce il ruolo sussidiario dell’OMS come agenzia sanitaria. Oltre alle definizioni, una particolare importanza spetta anche alle disposizioni sulla lotta contro le malattie trasmissibili e il loro controllo e sulla notifica di eventi che potrebbero costituire un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Due disposizioni fondamentali sono lo strumento decisionale per permettere agli Stati parte di individuare le situazioni di emergenza (Allegato 2) e l’istituzione di un Centro nazionale per il RSI in funzione 24 ore su
24. L’OMS stabilisce in collaborazione con il Comitato di Emergenza (formato da esperti riconosciuti internazionalmente) e sulla base di diversi criteri, se sussista una situazione d’emergenza e, in tal caso, elabora le raccomandazioni per fronteggiarla. Il nRSI disciplina inoltre la collaborazione tra l’OMS e altre organizzazioni internazionali nocnhé il rapporto con altri obblighi di diritto internazionale. Definisce altresì nel dettaglio l’infrastruttura necessaria all’applicazione del nRSI e le misure di natura tecnica ai posti di frontiera nonché le disposizioni sanitarie relative al traffico internazionale (persone in arrivo e in partenza, operatori e mezzi di trasporto, scambio di merci, ecc.).
Siccome il diritto svizzero già soddisfa i requisiti del nRSI, non è necessario che venga adeguato. Per ottimizzare le competenze e le procedure in situazioni di crisi, si dovrà tuttavia procedere a medio termine, ossia nell’ambito della revisione in corso della legge sulle epidemie (LEp), a un certo numero di modifiche.
In Svizzera, la lotta contro le malattie trasmissibili è organizzata a livello federale. Confederazione e Cantoni dispongono già di gran parte delle capacità richieste dal nRSI per la sorveglianza e la lotta contro tali malattie. La legge sulle epidemie in vigore trasferisce ai Cantoni numerosi compiti, in particolare le misure classiche di polizia sanitaria (isolamento, sorveglianza medica, divieto di svolgere determinate attività, coordinamento degli interventi, ecc.) che, con l’applicazione del nRSI, non subiranno alcuna modifica sostanziale. Il nuovo Regolamento sanitario