Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine

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– Universalità del nRSI: l’articolo 3 stabilisce i principi che devono regolare

l’applicazione del nRSI, compresa la sua validità universale. Con questa clausola proposta dalla Svizzera è stato possibile includere anche l’isola di Taiwan; la clausola può inoltre tornare utile in altre occasioni (ad es. nel caso di Stati in via di dissoluzione, dove il pericolo che scoppino epidemie spesso è molto elevato).

– Allestimento delle infrastrutture necessarie all’attuazione delle disposizioni:

l’applicazione del nRSI e l’allestimento e potenziamento delle infrastrutture necessarie costituisce una grossa sfida per tutti gli Stati, in particolare per quelli in via di sviluppo. L’Allegato 1 descrive l’infrastruttura necessaria per la sorveglianza ai sensi dell’articolo 5 e per rispondere a emergenze sanitarie ai sensi dell’articolo 13. Paesi in via di sviluppo hanno chiesto tempi d’attuazione molto lunghi e, in parte, anche la costituzione di un fondo globale di finanziamento. Il compromesso cui si è giunti prevede l’allestimento delle infrastrutture necessarie entro cinque anni, con la possibilità di ottenere più proroghe (art. 5 cpv. 2), presentando precisi piani di implementazione. L’articolo 44 esorta esplicitamente gli Stati membri dell’OMS a cooperare con gli altri Stati e, dove possibile, ad assisterli, senza per questo creare un nuovo meccanismo di finanziamento.

– Diffusione intenzionale: fronti, analoghi a quelli creatisi per l’articolo 2 tra

Stati Uniti e Iran, rispettivamente EMRO, si sono formati riguardo all’opportunità di menzionare esplicitamente la diffusione intenzionale (di agenti patogeni o di sostanze). Il nRSI descrive chiaramente la diffusione intenzionale nell’articolo 7 e nell’Allegato 2, senza tuttavia menzionarla esplicitamente.

– Impiego di fonti di informazione non statali: diversi Stati membri hanno

manifestato difficoltà in proposito all’esplicito riferimento all’impiego di fonti d'informazione non statali (art. 9). Le proposte sono state accettate sostanzialmente in base a due considerazioni: da un lato già oggi il Segretariato dell’OMS si avvale quotidianamente di fonti d'informazione non statali, verificando in seguito le informazioni ottenute assieme agli Stati interessati; dall’altro è sembrato auspicabile che questo tipo di fonti sia gestito direttamente dall’OMS, piuttosto che lasciato ad altri attori.

– Collaborazione con altre organizzazioni internazionali e rapporto con altri

obblighi di diritto internazionale: la questione della collaborazione con altre organizzazioni internazionali e del rapporto tra il nRSI e altri strumenti del diritto internazionale ha potuto essere chiarita, definendone all’interno dello stesso nRSI i principi generali (artt. 14 e 57) e menzionando esplicitamente, nella risoluzione con cui l’AMS ha emanato il nRSI3, le più importanti tra queste organizzazioni (tra le altre la FAO, l’IAEA e l’OIE)4.

– Misure non comprese nelle raccomandazioni dell’OMS: diversi Paesi in via

di sviluppo volevano impedire che, con il pretesto di controllare le epidemie, fossero introdotti ostacoli al commercio. Per la maggior parte dei Paesi industrializzati era invece importante che a ogni Stato sovrano fosse riservata la possibilità di fissare il grado di protezione della propria

3 AMS 58.3

4 FAO: Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura; OIE: Organizzazione Mondiale per la Salute Animale; IAEA: Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.