Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine

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– fornire all’OMS le informazioni relative a un’eventuale notifica dell’insorgenza di una malattia (art. 6).

Elemento centrale del nRSI è la cooperazione reciproca tra l’OMS e gli Stati parte nel fronteggiare la diffusione di malattie, contemplata anche dal capoverso 3, secondo cui l'OMS deve offrire collaborazione agli Stati parte. La cooperazione reciproca è finalizzata a valutare il potenziale per la diffusione internazionale di malattie, le possibili interferenze con il traffico internazionale e l’adeguatezza delle misure di controllo.

Qualora lo Stato parte interessato non accetti l’offerta di collaborazione, l’OMS, a seconda del rischio per la sanità pubblica, può comunicare ad altri Stati parte le informazioni di cui dispone. Facendo ciò deve tenere adeguatamente in considerazione i punti di vista dello Stato parte interessato dall’evento (cpv. 4).

Art. 11 Comunicazione di informazioni da parte dell’OMS

L’articolo descrive il genere e i tempi dei flussi d'informazione trasmessi dall'OMS ai singoli Stati parte. All’OMS è imposto un certo riserbo: infatti, conformemente al capoverso 2, deve comunicare agli altri Stati parte le informazioni che ha ricevuto per verifica soltanto se:

– l’evento costituisce un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale in base all’articolo 12;

– le informazioni che ha ottenuto sono state confermate in base a principi epidemiologici riconosciuti;

– esistono segnali che le misure di controllo contro la diffusione internazionale di una malattia hanno scarse probabilità di successo a causa della natura della contaminazione o lo Stato parte interessato non dispone delle risorse necessarie per adottare le misure utili a contrastare un'ulteriore diffusione della malattia;

– la natura e il volume degli spostamenti internazionali di viaggiatori, bagagli, merci, container o pacchi postali che potrebbero essere infetti o contaminati richiedono l'applicazione immediata di misure di controllo.

Il capoverso 3 obbliga l'OMS a consultare lo Stato interessato da un evento, prima di rendere disponibili le informazioni ad altri.

Qualora, per una ragione qualsiasi, le informazioni relative a un evento trasmesse agli Stati parte (secondo i presupposti del capoverso 2) siano già di dominio pubblico, è opportuno che l'OMS divulghi informazioni autorevoli e indipendenti (cpv. 4).

Art. 12 Determinazione di un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza

internazionale

La determinazione di un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale compete al Direttore generale dell’OMS. La procedura di determinazione dettagliata è descritta nell'articolo 12 (per maggiori ragguagli si rinvia al testo del nRSI).