Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine

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una tariffa unitaria. Le spese devono essere conformi a tale tariffa, non devono superare il costo effettivo e devono essere fissate senza distinzione di nazionalità, bandiera, registrazione o proprietà.

2.8 Parte VIII: Disposizioni generali

Art. 42 Implementazione delle misure sanitarie

Ai sensi del nRSI, le misure sanitarie vanno applicate senza ritardi, in modo trasparente e non discriminatorio.

Art. 43 Misure sanitarie aggiuntive

Ai sensi del capoverso 1, il nRSI non deve impedire agli Stati parte di mettere in vigore misure sanitarie in risposta a rischi specifici o a emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale che non sono previste dal Regolamento stesso. Tali misure aggiuntive devono però essere coerenti con il nRSI, non devono intralciare il traffico internazionale o invadere la sfera privata degli interessati più di misure alternative in grado di raggiungere lo stesso grado di protezione.

I capoversi 2-8 disciplinano le condizioni da osservare (prove e principi scientifici, consulenze dell’OMS) nell’implementazione delle misure sanitarie aggiuntive, sanciscono l’obbligo di motivazione e d'informazione nei confronti dell'OMS e obbligano lo Stato parte a renderne conto retroattivamente. Lo Stato che applichi queste misure è tenuto a consultare gli altri Stati interessati. Lo scopo di tale consultazione è di chiarire le informazioni scientifiche e gli interessi pubblici alla base di tale misura, per trovare una soluzione accettabile per tutte le parti.

Art. 44 Collaborazione e assistenza

Gli Stati parte devono impegnarsi a collaborare per individuare precocemente e valutare eventi specifici, fornire supporto logistico e tecnico nello sviluppo, nel rafforzamento e nel mantenimento delle capacità organizzative necessarie, mobilitare le risorse finanziarie, e contribuire a formulare proposte di leggi e altri dispositivi legali (cpv. 1). La collaborazione deve avvenire a diversi livelli: bilaterale, regionale, internazionale (cpv. 3).

L’OMS deve inoltre assistere il più possibile gli Stati parte, valutando le loro misure sanitarie, fornendo loro supporto logistico e tecnico nonché mobilitando le risorse finanziarie per sviluppare, rafforzare e mantenere le capacità necessarie di cui all’Allegato 1.

Art. 45 Trattamento dei dati personali

L’articolo 45 sancisce i principi generalmente validi per la protezione dei dati. Secondo il capoverso 1, le informazioni sanitarie contenenti dati personali vanno mantenute riservate ed elaborate in modo anonimo.

Il capoverso 2 disciplina le deroghe a questo principio: i dati personali possono essere rivelati o elaborati se indispensabile ai fini della valutazione e della gestione di un rischio per la sanità pubblica. I dati vanno rivelati o elaborati dagli Stati parte o