Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 29 pagine
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dall’OMS in base al diritto nazionale corrispondente. In particolare, occorre accertarsi che i dati personali siano:
– elaborati in modo equo e legale;
– adeguati, pertinenti e circoscritti allo scopo menzionato;
– precisi e, se necessario, aggiornati. Le parti sono responsabili della soppressione o della rettifica di dati non precisi o incompleti;
– conservati solo per il periodo necessario.
Su richiesta, e nella misura del possibile, l'OMS deve fornire all'interessato i propri dati personali in forma intelligibile, senza spese o ritardi eccessivi e, se necessario, procedere alla correzione degli stessi (cpv. 3).
Art. 46 Trasporto e trattamento di sostanze biologiche, reagenti e materiali a
fini diagnostici
Nel rispetto delle linee guida internazionali rilevanti e del diritto nazionale, gli Stati parte devono facilitare o promuovere il trasporto, l'ingresso e l'uscita, la lavorazione e lo smaltimento di sostanze biologiche e campioni diagnostici, reagenti e altri materiali diagnostici ai fini di verifica di malattie.
Artt. 47-66 Registro degli Esperti, Comitato di Emergenza, Comitato di
Revisione e disposizioni finali
Gli articoli 47-53 contengono indicazioni sul Registro degli Esperti e la sua composizione, sul mandato e sulle procedure applicate dal Comitato di Emergenza (formato da esperti riconosciuti internazionalmente) e dal Comitato di Revisione (formato prevalentemente da rappresentanti dei governi) dell'OMS. Per i dettagli delle disposizioni relative all’organizzazione di questi organi interni all’OMS, si rinvia al testo del nRSI.
Le disposizioni finali (artt. 54-66) disciplinano tra l’altro il rapporto tra il nRSI e altri accordi internazionali, la possibilità di avanzare riserve e l’entrata in vigore. Per ogni Stato membro dell'OMS, il nRSI entra in vigore 2 anni dopo la notifica da parte del Direttore generale, avvenuta il 15 giugno 2005, sempreché entro 18 mesi lo Stato non inoltri un rifiuto o non avanzi delle riserve al riguardo.
2.9 Allegati
L’Allegato 1 contempla indicazioni dettagliate per l'applicazione del nRSI a tutti i livelli e per l’approntamento delle capacità necessarie per rispondere ai requisiti del Regolamento. La Parte A illustra i requisiti essenziali posti agli Stati parte per la sorveglianza e le misure di sanità pubblica.
Ogni Stato parte deve valutare entro due anni dall'entrata in vigore del nRSI, la capacità delle strutture nazionali e delle risorse di soddisfare i requisiti minimi descritti nell’Allegato 1.
In seguito a tale valutazione, gli Stati parte devono mettere a punto e implementare un piano di azione per assicurare l'applicazione dei requisiti di cui all'Allegato 1 su tutto il territorio nazionale. La parte B stabilisce i requisiti essenziali per aeroporti, porti e posti di frontiera (per i dettagli si rinvia al testo del nRSI).