Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine
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Il presente progetto riprende per l’appunto questo sistema di aiuto indiretto, dopo averlo adattato alle specificità della democrazia referendaria svizzera.
2.1.4 Nuove basi legali per una maggiore imparzialità delle campagne elettorali
L’iniziativa parlamentare esige una maggiore imparzialità delle campagne per le votazioni federali e il miglioramento delle condizioni della formazione dell’opinione e della volontà popolare per rinforzare non soltanto i partiti, ma tutti gli attori politici implicati nelle votazioni, cioè anche i comitati d’iniziativa e i comitati referendari. Durante le campagne per le votazioni federali, i promotori di iniziative o referendum hanno ovviamente un ruolo cruciale nella formazione dell’opinione e della volontà pubbliche. Eppure i comitati dispongono spesso di risorse finanziare molto limitate per la propaganda relativa alle votazioni che hanno provocato. In un clima fortemente dominato dai media, spesso la loro voce rischia di essere soffocata da quelle di gruppi d’interesse finanziariamente possenti.
Sotto il profilo istituzionale è altrettanto preoccupante constatare che certe campagne non hanno, in pratica, alcuna eco pubblica o mediatica perché prive di portata finanziaria di una certa importanza, per cui la raccolta di fondi è minima. La situazione è rattristante, in particolare per i comitati che, grazie agli sforzi dispiegati dai loro sostenitori, riescono a ottenere una votazione popolare, malgrado la modestia dei mezzi di cui dispongono.
Il presente emendamento unico (revisione parziale della LDP abbinata a una revisione parziale della nuova LRTV) intende rimediare a questa situazione instaurando il diritto a un tempo d’antenna gratuito per la diffusione di messaggi prima delle campagne di votazioni federali, tempo d’antenna che sarà accordato non solo ai partiti organizzati in seno a gruppi nell’Assemblea federale, ma anche ai comitati promotori di iniziative popolari e referendum che adempiono criteri ben definiti (cfr. n. 2.2). Questa prestazione del servizio pubblico deve essere avallata dalla SSR come pure dalle altre emittenti detentrici di una concessione radiofonica o televisiva che dà diritto a un’aliquota del canone, ovvero le emittenti che beneficiano dei denari pubblici. Un complemento alla legge federale sui diritti politici definisce altresì l’obbligo di accordare un tempo d’antenna gratuito nonché la forma e la durata di validità del diritto corrispondente. Non è stata necessaria l’elaborazione di una legge speciale perché queste disposizioni si limitano a completare gli obblighi delle emittenti detentrici di una concessione con partecipazione al canone.
La sottocommissione è consapevole del fatto che il presente progetto di legge, al pari delle piattaforme d’informazione supplementari proposte con il sostegno della Cancelleria federale e delle FFS, non consente di raggiungere pienamente l’obiettivo perseguito dall’iniziativa parlamentare per una maggiore imparzialità delle campagne elettorali, ma è tuttavia persuasa che il progetto di introduzione di un tempo d’antenna gratuito per la diffusione di messaggi radiotelevisivi sia tale da motivare una più vasta fascia del pubblico a interessarsi al dibattito politico. I messaggi sui progetti sottoposti a votazione possono, infatti, contribuire a destare l’interesse della popolazione e sfociare in un miglioramento qualitativo del livello dei dibattiti. Questi messaggi, infine, possono interpellare elettori che nutrono scarso interesse per la politica e che d’abitudine non partecipano agli scrutini.