Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine

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dell’offerta DAB (diffusione terrestre di programmi radio digitali) della SSR. Qualora la SSR creasse una rete digitale per la diffusione di trasmissioni d’informazione radiofoniche, si potrebbe senz’altro considerare un’estensione dell’obbligo di diffusione dei messaggi dei partiti. Il tutto deve essere regolamentato a livello di ordinanza.

Art. 15b Aventi diritto

L’articolo definisce i gruppi che possono esigere un tempo d’antenna gratuito. La formula proposta parte dal presupposto che, in occasione di una votazione, gli aventi diritto producano un messaggio radiofonico e un messaggio televisivo (in più lingue) che saranno diffusi da tutte le reti sottostanti all’obbligo. In altre parole, il diritto al tempo d’antenna gratuito permette unicamente di esprimersi durante 30 secondi circa su uno o più oggetti che figurano nel programma della prossima votazione. I partiti, quindi, hanno facoltà di scelta. Quanto ai comitati (cpv. 2), è evidente che possono esprimersi unicamente sul progetto relativo all’iniziativa da essi lanciata o contro il quale hanno promosso il referendum.

Un’ulteriore restrizione del diritto al tempo d’antenna gratuito sarebbe problematica. Il tempo d’antenna che possono proporre le emittenti detentrici di concessione è comunque assai limitato e non estendibile. Se si vuole contribuire ad accrescere l’interesse per la politica presso il pubblico, bisogna che il tempo d’antenna gratuito si situi nelle fasce orarie di maggiore ascolto della programmazione quotidiana. Una diffusione troppo breve priva i messaggi di qualsiasi efficacia; il tempo d’antenna diventa inutilizzabile per qualsiasi partito e il fatto che sia sprecato per trasmettere slogan senza senso provocherebbe il malcontento dell’elettorato. Di conseguenza, un’attribuzione del tempo d’antenna gratuito proporzionale al numero dei deputati alle Camere federali non sarebbe di alcuna utilità, dato che certi partiti hanno soltanto uno o due rappresentanti.

Appare dunque più opportuna una disposizione che preveda che soltanto i partiti rappresentati in un gruppo parlamentare possono esprimersi gratuitamente dalla radio e alla televisione. Il deputato unico di un partito ha sempre la possibilità, se necessario, di unirsi ad altri deputati che ne condividono la posizione politica per costituire un gruppo ad hoc (cfr. art. 61 cpv. 2 LParl; RS 171.10) e poter così usufruire di un tempo d’antenna gratuito. La presente formula permetterebbe di osservare le rigorose esigenze del Tribunale federale in materia di equilibrio (cfr. n. 2.3.1).

Capoverso 1: mentre i comitati referendari e i comitati d’iniziativa possono usufruire di un tempo d’antenna gratuito presso le emittenti detentrici di concessione con partecipazione al canone nei singoli casi, ovvero prima delle votazioni che hanno suscitato (cpv. 2), i partiti devono potersi esprimere prima di tutte le votazioni perché sono indispensabili all’organizzazione di elezioni secondo il sistema proporzionale. Salvo rare eccezioni, sono i partiti a ottenere tutti i mandati al Consiglio nazionale. I loro rappresentati sono dunque responsabili dei testi che le autorità sottopongono a votazione: hanno elaborato le soluzioni proposte e forgiato i compromessi necessari a riunire una maggioranza. Nel caso delle iniziative popolari, hanno contribuito all’adozione della raccomandazione di voto del Parlamento (art. 139 cpv. 3 secondo per. Cost.).

Undici dei partiti attualmente rappresentati in Parlamento sono iscritti nel registro dei partiti politici (dato aggiornato al 1° gennaio 2007); gli altri tre possono farlo se