Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine
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La nuova possibilità di comunicazione si ripercuoterà sui budget di campagna dei partiti e dei comitati interessati. Si può immaginare che, in un primo tempo, una parte dei fondi destinati ad altri mezzi di comunicazione (per es. annunci, manifesti, cartelloni pubblicitari) sia devoluta alla produzione di messaggi radiofonici o televisivi.
Il trasferimento di mezzi dovrebbe essere poco significativo per i partiti, tanto più che probabilmente, per il finanziamento dei messaggi, raccoglieranno fondi supplementari presso la base, i gruppi parlamentari o gli sponsor. Quanto ai comitati, che, notoriamente, ricorrono più dei partiti agli annunci nella stampa, potrebbero utilizzare parte di questi fondi per il nuovo mezzo di comunicazione.
Non si deve tuttavia temere un calo eccessivo delle entrate pubblicitarie dei quotidiani, per esempio, in ragione della diminuzione di questi annunci, tanto più che anche i comitati dovrebbero poter trovare fondi supplementari per la produzione dei messaggi. L’esperienza insegna che l’introduzione di nuovi media o di nuove possibilità di propaganda, anziché indurre ingenti traslazioni di risorse, si traduce in genere in un aumento dei budget interessati per garantire una presenza sia nei vecchi, sia nei nuovi supporti della comunicazione. La nuova regolamentazione potrebbe creare benefici per le società di produzione specializzate perché verosimilmente la produzione si orienterà verso la concezione di campagne globali per i media scritti e elettronici, con relativo netto aumento del volume delle ordinazioni.
La normativa proposta non darà, quindi, il colpo di grazia alla stampa. Si limita soltanto a aprire alle votazioni federali la radio e la televisione, lasciando alla stampa gran parte dei proventi della pubblicità politica (in particolare la propaganda prima delle elezioni e delle votazioni popolari cantonali e comunali).
5 Basi legali
5.1 Costituzionalità e legalità
Il presente progetto si fonda sugli articoli 137–139a, 141 e 163–165 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999. L’articolo 137 stabilisce che i partiti partecipano alla formazione dell’opinione e della volontà popolari. Gli articoli 138–139a formano la base costituzionale delle iniziative popolari per la revisione totale o parziale della Costituzione federale come pure delle iniziative popolari in generale; l’articolo 141 e gli articoli 163–165 disciplinano il referendum facoltativo. Queste disposizioni sono dunque la base costituzionale del diritto al tempo d’antenna gratuito accordato ai partiti politici nonché ai comitati d’iniziativa e comitati referendari interessati.
L’obiettivo principale del progetto è la protezione della formazione dell’opinione e della volontà popolari, e non quella dei partiti. La dottrina e la prassi non ammettono che i partiti siano privilegiati rispetto ai comitati d’iniziativa e referendari direttamente implicati in una votazione. Ciò non significa tuttavia che nei messaggi relativi a una votazione si debba accordare la parità di trattamento ai promotori di un progetto e ai suoi oppositori. In primo luogo la cosa non sarebbe possibile in tutti i casi, per esempio allorché un progetto sottostante a referendum obbligatorio non suscita opposizione in seno alle Camere federali. In secondo luogo, nella nostra democrazia diretta, i partiti non sono i soli leader dell’opinione; i comitati d’iniziativa e i