Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine
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prima della data di diffusione prevista. Nonostante i brevi termini impartiti per forza di cose, l’Autorità di ricorso deve dare alle parti la possibilità di esprimersi (diritto di essere sentito), in particolare nel caso degli aventi diritto alla diffusione.
La decisione dell’Autorità di ricorso si fonda unicamente sui criteri di cui all’articolo 15e LDP. Verte sul rispetto delle disposizioni di legge, escludendo qualsiasi considerazione di carattere politico.
Il capoverso 2 secondo periodo istituisce una deroga al principio della pubblicità delle deliberazioni applicato alle altre procedure dell’Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 1 LRTV). L’eccezione è motivata essenzialmente dalla brevità dei termini impartiti all’Autorità di ricorso per giudicare questi casi. Altre deroghe alla procedura abituale (per. es. rispetto ai termini) possono essere definite a livello inferiore. È tuttavia opportuno mantenere le disposizioni sulle spese di cui all’articolo 98 LRTV: la procedura di ricorso dinanzi all’Autorità di ricorso è gratuita, ma in caso di ricorso temerario, al ricorrente possono essere addossate le spese di procedura.
Capoverso 3: un messaggio considerato legale dall’Autorità di ricorso deve essere diffuso anche se l’emittente o una persona che ritiene siano lesi suoi diritti della personalità ha inoltrato ricorso contro la decisione dell’Autorità dinanzi al Tribunale federale.
In virtù del capoverso 4, la constatazione di un’infrazione da parte dell’Autorità di ricorso implica la soppressione dell’obbligo di diffusione di cui gode il partito o il comitato che ha prodotto il messaggio. L’obbligo di diffusione decade anche per le emittenti che non hanno inoltrato ricorso dinanzi all’Autorità. Il partito o il comitato interessato perde il diritto di diffusione. Tenuto conto della brevità dei termini, non è consentita la presentazione di un nuovo messaggio.
La decisione dell’Autorità di ricorso in materia di diffusione di un messaggio è quindi vincolante per tutte le parti. La parte perdente (che si tratti dell’emittente o dell’avente diritto al tempo d’antenna) può interporre ricorso al Tribunale federale contro la decisione dell’Autorità (art. 99 secondo per. LRTV), ma il presente progetto non accorda a tale ricorso alcun effetto sospensivo, sempre per via dei termini molto ravvicinati (cpv. 5).
Art. 90 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. o Sanzioni amministrative
L’articolo 90 capoverso 1 lettera c conferisce all’UFCOM la competenza di prendere sanzioni concrete contro la pubblicità illecita nei messaggi politici in materia di votazioni. Queste sanzioni non sono dirette contro le emittenti assoggettate all’obbligo di diffusione, bensì contro gli aventi diritto al tempo d’antenna.
È parimenti necessario poter reprimere l’infrazione dell’obbligo di diffondere gratuitamente i messaggi politici concernenti una votazione. Per questo il presente progetto prevede la possibilità di una sanzione amministrativa (art. 90 cpv. 2 lett. o), per esempio nel caso di inosservanza dell’obbligo di diffondere i messaggi delle autorità (art. 8).
Art. 91 cpv. 3 e 3bisVigilanza a posteriori
Dopo la diffusione, i messaggi concernenti una votazione sottostanno all’usuale procedura di vigilanza. Di conseguenza, l’Autorità di ricorso può esaminare gli aspetti