Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine
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promotori di un referendum facoltativo hanno a loro volta un ruolo importante nella formazione dell’opinione. Ciò malgrado, non c’è ragione di presentare in maniera paritaria, nei messaggi politici, gli argomenti di tutti i comitati referendari. È il numero delle firme raccolte che prova quali sono gli argomenti predominanti all’origine di una votazione popolare. E tuttavia chiaro che gli autori dei progetti sottoposti a votazione popolare federale devono essere presenti alla stessa stregua dei partiti nei messaggi politici concernenti la votazione in questione. La sola differenza è la base costituzionale: l’articolo 137 Cost. per i partiti, gli articoli 138–139a Cost. per i comitati d’iniziativa, gli articoli 141 e 163–165 Cost. per i comitati referendari.
Benché il Popolo possa chiedere una votazione, nessun comitato d’iniziativa o di referendum è responsabile delle contraddizioni interne che l’accettazione di tale richiesta, motivata da opposizioni puntuali, può produrre nell’ordinamento giuridico. I rappresentanti del Popolo sono gli unici responsabili della coerenza interna dell’ordinamento giuridico. Per questo l’Assemblea federale ha il diritto di formulare una raccomandazione di voto all’intenzione del Popolo e dei Cantoni in merito a qualsiasi domanda di legiferare che non emani dal Parlamento (art. 139 cpv. 3 nuovo e art. 139 cpv. 5 vecchio Cost.). A differenza di quanto avviene nella maggior parte degli altri Paesi, in Svizzera non esiste un monopolio legislativo del Parlamento, bensì fonti di diritto concorrenti. La Costituzione non intende, tuttavia, lasciare via libera al caos e conferisce alle autorità competenti i mezzi minimi necessari all’adempimento dei loro compiti.
I membri delle Camere federali sono eletti per quattro quinti secondo il sistema proporzionale, grazie ai partiti che rappresentano. Poiché l’Assemblea federale è l’unica ed esclusiva responsabile della coerenza interna del sistema giuridico, appare giusto, in particolare sotto il profilo costituzionale, che i partiti possano difendere l’opinione dei loro membri che hanno contribuito a una decisione maggioritaria del Parlamento, ovvero all’adozione di una legge o alla raccomandazione di voto à (cfr. art. 139 cpv. 3, 156 cpv. 1 e 2, 159 cpv. 1 e 2 e 163 Cost.). Un altro fattore conforta questa considerazione: nel corso degli scorsi decenni i media elettronici hanno relegato al secondo posto i media stampati e il processo di concentrazione della stampa ha fatto perdere ai partiti i loro periodici.
Le disposizioni dei nuovi articoli 15a–15g della legge federale sui diritti politici temperano il divieto di pubblicità di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera d della legge sulla radiotelevisione unicamente ai fini della partecipazione dei partiti politici alla formazione dell’opinione e della volontà popolari. Si tratta tuttavia di un’attenuazione misurata che tocca solo marginalmente l’obiettivo centrale del divieto della pubblicità politica – quello di non svantaggiare gli attori politici dotati di mezzi finanziari modesti – poiché la diffusione dei messaggi concernenti le votazioni è gratuita (anche se la produzione non lo è).
Infine, la regolamentazione proposta è conforme all’articolo 93 capoverso 4 Cost., che impone alla radiotelevisione di tenere conto della situazione e dei compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa (cfr. n. 4.2).
5.2 Delega di competenze legislative
Gli articoli 15a e 15c capoverso 2 LDP delegano competenze legislative all’Assemblea federale, la quale deve designare i programmi della SSR nell’ambito dei quali sono diffusi i messaggi sulle votazioni e regolamentare le modalità del di-