Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine

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lo desiderano. Per ovvie ragioni, il diritto dei partiti a un tempo d’antenna gratuito deve dipendere dalla loro iscrizione al registro dei partiti. La nuova regolamentazione, tuttavia, non deve scatenare o favorire scissioni in seno ai medesimi: i deputati in carica che lasciano il loro partito o il loro gruppo per fondarne uno nuovo non possono pretendere un tempo d’antenna gratuito (cpv. 1 secondo per.).

Art. 15c Durata e ridiffusione del messaggio

Capoverso 1: la durata massima dei messaggi è di 30 secondi. Si tratta di un tempo più breve di quello accordato nella maggior parte dei Paesi esteri ai messaggi elettorali.

Il capoverso 2 precisa che il limite massimo di 30 secondi può essere ridotto, in determinate circostanze, per via d’ordinanza. Potrebbe essere il caso, per esempio, allorché la votazione verte su un numero di oggetti molto superiore a tre (per es. nove, come avvenne il 18 maggio 2003). Un sommarsi dei messaggi da trasmettere in applicazione della legge (11 partiti che formano gruppi parlamentari + 9 comitati d’iniziativa e di referendum x 30 secondi ciascuno = 10 minuti di trasmissione x il numero delle diffusioni) potrebbe provocare un senso di saturazione nel pubblico. Sarà dunque possibile definire per via di ordinanza i criteri (per es. numero degli oggetti in votazione con o senza legame tematico, oggetti contestati) in funzione dei quali adeguare la durata massima dei messaggi (per es. riducendola a 20 secondi) affinché la durata totale delle trasmissioni prima delle votazioni sia più o meno costante, nella misura del possibile. Il messaggio prodotto da ciascun partito o comitato per una votazione deve essere trasmesso da tutte le reti che sottostanno all’obbligo di diffusione. La commissione intende che il messaggio di ogni avente diritto non sia trasmesso una sola volta e che il numero di ridiffusioni varii secondo gli aventi diritto. Essendo particolareggiata, la frequenza di ridiffusione dei messaggi dei vari aventi diritto è una questione da regolamentare a livello di ordinanza. La legge definisce soltanto il criterio di ripartizione da applicare (proporzionale alla forza che gli schieramenti politici rappresentano in Parlamento anziché uguale per tutti gli aventi diritto). La ripartizione esatta tra gli aventi diritto sarà fissata nell’ordinanza e non si potrà evitare una certa schematizzazione. Sempre nell’ordinanza sarà stabilito in quale ordine devono essere trasmessi i messaggi (per es. i comitati prima o dopo i partiti, i grandi partiti prima o dopo i partiti minori).

Il capoverso 3, infine, enuncia il principio secondo cui il numero di diffusioni dei messaggi accordato a ciascun partito è stabilito in proporzione al numero di seggi occupato. Ai grandi partiti sarà dunque assegnato un numero di ridiffusioni superiore ai partiti minori. Una minoranza della Commissione desidera tuttavia relativizzare tale principio, e propone che il numero di seggi costituisca unicamente uno dei criteri di cui tenere conto per stabilire il numero di ridiffusioni di un messaggio politico.

Capoverso 4: in una sequenza di diffusione, il primo e l’ultimo posto sono i più ambiti. Ispirandosi alla filosofia del movimento democratico del XIX secolo, che dava al popolo sovrano «l’ultima parola» sulle questioni che gli stavano a cuore, la commissione propone che i comitati che, grazie alle firme raccolte, si sono fatti promotori di una votazione popolare, godano di una posizione privilegiata per esporre il loro messaggio all’elettorato. Perciò il capoverso 4 assegna loro una diffusione all’inizio del periodo di diffusione e, perchè abbiano la «penultima parola», una verso la fine.