Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
sura in cui sono i promotori di un referendum o di un’iniziativa popolare. Per altro, non essendo più fra coloro che hanno partecipato all’elaborazione di un progetto di legge, non sono più tenuti a difenderlo con assiduità presso l’opinione pubblica. Perciò il capoverso 4 stipula che la Cancelleria federale cancelli dal registro dei partiti politici un partito che non adempie più le condizioni d’iscrizione.
3.2 Legge federale de 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
Art. 2, lett. c (Definizioni)
L’introduzione del tempo d’antenna gratuito prima delle votazioni popolari federali richiede adeguamenti testuali in diverse disposizioni della legge sulla radiotelevisione. Si tratta in particolare della definizione di trasmissione redazionale (art. 2 lett. c) che deve essere distinta dalla nuova categoria di trasmissioni costituita dai messaggi in vista delle votazioni. L’emittente, infatti, non può essere considerata responsabile del contenuto di questi messaggi (che può non condividere) mentre lo è per il contenuto dei programmi redazionali.
I messaggi politici che le reti sono tenute a diffondere prima delle votazioni, magari anche a malincuore, non sono neppure pubblicità ai sensi della legge (art. 2 lett. k nuova LRTV). Costituiscono quindi una categoria di trasmissioni a sé stante, sottoposta a norme particolari che ne prendono in considerazione la natura.
Art. 11a Messaggi politici concernenti una votazione
Il capoverso 1 disciplina il rapporto tra il tempo d’antenna gratuito e la pubblicità a pagamento. La distinzione tra i messaggi politici concernenti le votazioni e i messaggi pubblicitari veri e propri corrisponde a un obiettivo cruciale della legislazione in materia di radiotelevisione nel suo insieme: garantire la trasparenza agli occhi del pubblico. Questa distinzione è parimenti vantaggiosa per i partiti e i comitati aventi diritto al tempo d’antenna.
Il capoverso 2 precisa che i messaggi politici non devono sottrarre tempo alla durata massima degli spazi pubblicitari attribuiti alle emittenti. Negli intenti della presente proposta di normativa, giuridicamente i messaggi politici costituiscono una categoria di trasmissioni sui generis, non essendo né pubblicità (dato che l’emittente non percepisce una contropartita finanziaria), né trasmissioni redazionali (poiché la responsabilità del concetto spetta all’avente diritto). La sistematica della normativa rispecchia questo pensiero così bene che si potrebbe dedurne che il tempo d’antenna gratuito non può essere dedotto dal tempo accordato alla pubblicità. Appare per altro prudente che questo principio di grande importanza sia esplicitamente iscritto nella legge.
Art. 83 Vigilanza dell’Autorità di ricorso
Il capoverso 1 conferisce all’Autorità indipendente di ricorso in materia di radiotelevisione (Autorità di ricorso) la competenza di controllare il contenuto dei messaggi politici sulle votazioni prima della diffusione, mentre le disposizioni generali della legge le consentono di controllare soltanto le trasmissioni redazionali del program-