Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo

presentato sulle emittenti assoggettate all’obbligo di diffusione, dopo aver convenuto una chiave di ripartizione con il o i partiti con i quali hanno costituito un gruppo, oppure optare per una presentazione comune.

Art. 15d Produzione e finanziamento del messaggio

Il capoverso 1 disciplina la produzione dei messaggi. Gli aventi diritto possono scegliere la società di produzione alla quale affidare la realizzazione del messaggio. Ma chi dice produzione dice finanziamento: gli aventi diritto devono finanziare interamente e in maniera autonoma i costi di concezione e realizzazione del messaggio, essendo esonerati unicamente dal pagamento delle spese di diffusione. La regolamentazione proposta tollera la possibilità che si crei una certa ineguaglianza, legata alle maggiori o minori possibilità finanziarie degli aventi diritto.

Il capoverso 2 specifica le condizioni da rispettare perché l’Autorità di ricorso possa giudicare tempestivamente la legalità di un messaggio, prima della data di diffusione prevista. Ciò significa che i partiti e i comitati a beneficio del diritto di diffusione dovranno consegnare il messaggio circa due mesi prima della data della votazione. Non è sufficiente presentare il copione, perchè l’impatto del messaggio può essere valutato solo al visionamento del film o all’ascolto della banda sonora. Allo scadere del termine gli aventi diritto non possono più consegnare il messaggio, perchè ciò li avvantaggerebbe rispetto agli altri partiti e comitati.

Il capoverso 3 esige inoltre la designazione di una persona fisica quale responsabile giuridico del contenuto del messaggio. Questa disposizione è utile non soltanto in caso di perseguimento penale, ma anche per garantire la vigilanza prevista dalla legislazione in materia di radiotelevisione.

Art. 15e Esigenze minime relative al contenuto del messaggio

L’ordinamento giuridico pone determinati limiti alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi. Si tratta, da un lato, di restrizioni che si applicano anche ad altre forme di espressione nei mass media (per es. divieto di discriminazione razziale e di delitti contro l’onore ai sensi del diritto penale o protezione della personalità secondo il diritto civile). Il rispetto di tali restrizioni è esaminato dalle autorità giudiziarie competenti (penali o civili). La LRTV impone alle emittenti svizzere numerose altre esigenze, orientate alle norme del diritto penale e civile, ma che spesso vanno oltre. Le prescrizioni applicabili alla diffusione radiotelevisiva si dividono in tre categorie:

- disposizioni che si applicano a tutti gli elementi di un programma radiofonico o televisivo, cioè sia alle trasmissioni redazionali sia a quelle pubblicitarie. Si tratta, per es. delle disposizioni dell’articolo 4 capoverso 1 (rispetto dei diritti fondamentali: dignità umana, divieto di discriminazione, divieto di incitamento all’odio razziale, divieto di offesa della morale pubblica, divieto di esaltazione della violenza) e capoverso 3 (divieto di compromettere la sicurezza interna o esterna o l’ordine costituzionale, rispetto degli impegni internazionali), nonché dell’articolo 5 LRTV (trasmissioni nocive per la gioventù). Il rispetto di questi obblighi è cogente anche per i messaggi dei partiti e dei comitati diffusi prima delle votazioni;

- disposizioni che si applicano unicamente alle trasmissioni redazionali. La principale è l’obbligo di oggettività e che i commenti siano identificabili come tali (art. 4 cpv. 2 LRTV). I programmi delle emittenti concessionarie sottostanno altresì