Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine
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all’obbligo della pluralità, che tuttavia è applicabile soltanto all’insieme delle loro trasmissioni redazionali (art. 4 cpv. 4 LRTV). Gli obblighi di oggettività e di pluralità non sono applicabili ai messaggi concernenti le votazioni (cfr. in proposito il commento ad cpv. 2);
- disposizioni specifiche sulla pubblicità e lo sponsoring (art. 9–14 della nuova LRTV). L’osservanza di queste disposizioni è controllata non dall’Autorità di ricorso ma dall’UFCOM. Questa ripartizione delle competenze in materia di pubblicità e di sponsorizzazione deve essere mantenuta anche per la diffusione gratuita dei messaggi precedenti le votazioni
Il capoverso 1 ricorda che i messaggi prodotti dai partiti e dai comitati non si situano in un vuoto giuridico in materia di diffusione radiotelevisiva. Le disposizioni vigenti abituali devono essere rispettate. Ciò significa che i messaggi devono essere conformi alla Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (CETT; RS 0.784.405) che impone esigenze identiche ai programmi televisivi svizzeri che possono essere captati all’estero. Le disposizioni della Convenzione adempiono – anche se indirettamente – la maggior parte delle esigenze del diritto penale svizzero (per es. il divieto di discriminazione razziale di cui all’articolo 261bis CP).
I messaggi che violano i diritti della personalità sono a loro volta esplicitamente vietati. Ci può essere lesione della personalità allorché un messaggio presenta una persona in maniera negativa (benché non si debbano, per altro, vietare le critiche anche vive di un comportamento politico) o strumentalizza una persona suo malgrado per un disegno politico (per es. affermando falsamente che una determinata persona sostiene un’iniziativa popolare). I criteri impiegati per determinare le lesioni della personalità sono i principi riconosciuti dal diritto civile.
Il capoverso 2 apporta una dimensione supplementare a questi obblighi, vietando qualsiasi informazione equivalente a una presentazione palesemente inesatta dei fatti. Il principio essenziale della legislazione in materia di programmi, che prescrive la presentazione corretta (in precedenza: oggettiva) degli avvenimenti, non è applicato ai messaggi politici concernenti le votazioni, perchè non si tratta di trasmissioni redazionali. Questo principio, sancito non soltanto dalla LRTV ma anche a livello costituzionale, deve garantire che i fatti e le opinioni presentati nell’ambito di una trasmissione riflettano, nella maniera più corretta possibile, una situazione o un tema, in modo che il pubblico possa liberamente formarsi un’opinione. Secondo la prassi dell’Autorità di ricorso e del Tribunale federale, l’omissione di elementi essenziali o una presentazione tendenziosa possono costituire violazione del principio di oggettività. Questo criterio, concepito per le trasmissioni redazionali, non è adeguato per i messaggi, nei quali partiti e comitati hanno 30 secondi di tempo per presentare al pubblico il loro punto di vista su un oggetto: ciò presuppone l’impiego di slogan e di immagini forti, come pure un certa soggettività. Occorre tuttavia porre chiari limiti, onde evitare la manipolazione dell’opinione pubblica mediante la presentazione di fatti palesemente inesatti (per es. termini o percentuali errate). Non di rado, infatti, le parti che si affrontano nell’ambito di campagne elettorali apportano a sostegno dei loro argomenti fatti e cifre divergenti (per es. costo attuale e costo futuro di un progetto). Il tenore del capoverso 2 proposto, tuttavia, vieta di presentare cifre la cui inesattezza può essere provata mediante fonti riconosciute (per es. percentuale d’imposta comunale errata). In questo caso il Tribunale federale accetta le normative cantonali che conferiscono alle autorità il diritto di rettificare affermazioni non conformi alla verità (DTF 107 Ia 304 consid. 6 c, pag. 317). La disposizione proposta