Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine

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l’attenzione del sovrano sul rischio di contraddizioni nell’ordinamento giuridico. Poiché nella maggior parte dei Cantoni le elezioni avvengono secondo il sistema proporzionale, i partiti adempiono le condizioni per l’elezione di delegazioni rappresentative in seno ai parlamenti (gruppi parlamentari). È quindi naturale che difendano l’opinione dei loro membri che, nell’ambito del gruppo parlamentare, hanno partecipato alla decisione presa dalla maggioranza del Parlamento (cfr. anche n. 2.3.7).

2.2.5 Differenze tra iniziativa popolare e referendum

L’iniziativa popolare e il referendum facoltativo sono diritti popolari fondamentali diversi per molti aspetti, come illustrato anche dall’assenza di similitudini nel tenore delle norme costituzionali che li reggono. L’iniziativa popolare deve essere in forma di testo preciso e univoco, emanante da un comitato d’iniziativa i cui membri sono chiaramente identificati3; in questa forma non può, d’altra parte, essere lanciata da un Cantone. Il referendum legislativo facoltativo, invece, è caratterizzato da minori esigenze formali: può essere chiesto da alcuni Cantoni come pure da una parte del Popolo. Può inoltre essere motivato da ragioni diverse o addirittura contraddittorie. Dopo che nel 1977 il numero di firme prescritto è stato aumentato, il 40% dei referendum facoltativi riusciti erano stati chiesti da coalizioni d’opposizione spesso dissimili. Perciò l’articolo 15b LDP proposto nel presente progetto prevede per i comitati referendari norme se possibile simili e se necessario analoghe a quelle applicabili ai partiti. Per quel che concerne i comitati d’iniziativa, l’articolo 15b capoverso 2 LDP può limitarsi in gran parte a regole parallele.

2.3 Criteri per il calcolo della ripartizione del tempo d’antenna

È fondamentale definire criteri semplici per il calcolo della parte di tempo d’antenna alla quale hanno diritto partiti, comitati d’iniziativa e comitati referendari per la diffusione dei messaggi radiotelevisivi in occasione delle campagne per le votazioni. La giurisprudenza del Tribunale federale in materia manca di coerenza, non fosse che per le innumerevoli modifiche apportate alle base legali pertinenti; si delinea tuttavia una tendenza chiara a un maggior rigore nell’applicazione del principio della parità di trattamento, senza per questo escludere la pratica di trattamenti differenziati nel tentativo di riequilibrare i rapporti di forza. Tale differenziazione deve, però, avere fondamenti oggettivi, essere priva di qualsiasi arbitrio e scaturire da motivazioni importanti.

2.3.1 Inapplicabilità all’elezione del Consiglio nazionale

Dato che si tratta di elezioni, l’esclusione dalle trasmissioni radiotelevisive dei partiti non rappresentati alle Camere federali va chiaramente al di là di quella che il Tribunale federale definisce una differenza di trattamento accettabile (cfr. DTF 124 I 71 consid. 7, 113 Ia 300 seg.). Pur giudicando ammissibile che i candidati al Consiglio di Stato di un partito non ancora rappresentato in Parlamento facessero un’apparizione di secondo piano con un tempo di parola più breve nell’ambito di una trasmissione televisiva, il Tribunale federale ha infatti esortato a ricercare compensazioni in favore di quel partito e dei suoi candidati nell’ambito di altre trasmis-

3 Cfr. art. 68 cpv. 1 lett. e, 72 cpv. 2 lett. a e 73 cpv. 1 LDP, nonché art. 23 cpv. 3bis e 4 dell’ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP, RS 161.11).