Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine
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non verte, invece, su maniere più subdole di manipolare il pubblico, per es. mediante la sovrimpressione di immagini che potrebbero trarre in errore.
Art. 15f Divieto di pubblicità
Il capoverso 1 è finalizzato a impedire che i messaggi diffusi gratuitamente prima di una votazione siano utilizzati in modo illecito a fini commerciali. La decisione di non assoggettare le emittenti alle prescrizioni applicabili alla pubblicità in occasione della diffusione dei messaggi gratuiti (contrariamente alla pubblicità politica) obbliga a estendere specificamente a questi messaggi alcuni divieti applicabili alla pubblicità. In questo ambito il presente progetto vieta quindi la pubblicità di prodotti o servizi di terzi che non hanno un legame diretto con l’oggetto in votazione. Ovviamente il tempo d’antenna accordato gratuitamente in occasione delle votazioni non deve essere impiegato per aggirare i divieti applicabili alla pubblicità (per es. tabacco o bevande alcoliche), ma la normativa prevista non si ferma qui. È vietata, infatti, anche qualsiasi pubblicità commerciale per prodotti o servizi di terzi (per es. di un’azienda simpatizzante di un partito). I messaggi sono concepiti per sostenere un progetto o un’idea in funzione di una votazione e non per promuovere le vendite di un prodotto o di un servizio. Il capoverso 1, quindi, vieta non soltanto la pubblicità di prodotti o servizi a pagamento (lett. a), ma anche la pubblicità occulta (lett. b), su cui grava un divieto generale in virtù dell’articolo 10 capoverso 3 LRTV. Sono altresì vietate le nuove forme di comunicazione commerciale come la presentazione di prodotti o servizi in una porzione dello schermo («split screen»), la pubblicità virtuale o la pubblicità indiretta. La lettera c è finalizzata a evitare che la menzione di uno sponsor (per es. una ditta farmaceutica in un messaggio su un progetto di sanità pubblica) abbia un effetto pubblicitario indiretto. È vietato fare il nome di uno sponsor, ma non ottenere la sponsorizzazione dei messaggi da parte di terzi. L’autorizzazione di sponsorizzazione è motivata dal fatto che è impossibile, in pratica, distinguere i fondi ricevuti da un partito o da un comitato per una campagna elettorale da quelli ricevuti per la produzione di un messaggio in vista di una votazione.
Il capoverso 2 precisa che, in caso di infrazione dei divieti summenzionati, sarà intentata procedura contro l’avente diritto, cioè l’autore del messaggio, e non contro l’emittente.
Art. 15g Modalità di diffusione
Il capoverso 1 prescrive che i messaggi devono essere diffusi durante l’ultima fase della campagna al fine di consentire una mobilitazione dell’elettorato e aumentare la partecipazione. Non potranno, invece, essere diffusi nei giorni immediatamente precedenti la votazione: l’ultima diffusione è fissata per il penultimo sabato prima della data dello scrutinio.
Per completezza, occorre ricordare che la pubblicità politica alla radio e alla televisione su temi oggetto di una votazione è vietata al più tardi dal giorno in cui è pubblicata ufficialmente la data della medesima (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. d LRTV e art. 17 ORTV).
Il capoverso 1 lettera a e b precisa che i messaggi non devono essere diffusi nelle ore di scarso ascolto bensì in quelle cosiddette di «prime time» (massimo ascolto). Le fasce orarie stabilite sono di quattro ore per la televisione e di quattro ore e mezzo per la radio. Gli indici d’ascolto non sono uniformi per l’insieme delle fasce ora-