Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine
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chiedano un referendum tramite un’iniziativa popolare sono nettamente inferiori, così come il numero di voti ottenuti d’abitudine dai consiglieri di Stato in occasione dell’elezione. Nell’insieme, la legittimità democratica del referendum dei Cantoni è quindi del tutto paragonabile a quella del referendum popolare. Il solo referendum dei Cantoni riuscito dalla creazione di questo strumento (nel 1874) riuniva undici Cantoni (FF 2003 6153: BE, OW, GL, SO, BS, SH, SG, GR, VD, VS e JU) che rappresentavano circa 2,13 milioni di elettori.
2.3.5 Iniziativa popolare
Per la riuscita di una iniziativa popolare occorre il sostegno di un numero di elettori sufficienti a eleggere un gruppo di dieci rappresentanti alle Camere federali. Oggigiorno raramente le iniziative popolati depositate contano più di 200 000 firme valide.
2.3.6 Bilancio
Le analisi precedenti sono riassunte nella tavola sinottica qui appresso:
Referendum Referendum dei Can- Iniziativa
popolare toni popolare
Minimo 50 000 50 000 100 000
Corrisponde all’elettorato di 5 510
un gruppo parlamentare di … membri Massimo 200 000 600 000 200 000 Corrisponde all’elettorato di 20 6020
un gruppo parlamentare di …
membri
In altre parole, la legittimità democratica di un comitato referendario corrisponde a quella di un gruppo parlamentare di piccola o media grandezza, mentre quella di un comitato d’iniziativa corrisponde a quella di un gruppo parlamentare di media grandezza. Il quorum relativamente elevato applicabile ai referendum dei Cantoni corrisponde alla legittimità democratica di un gruppo parlamentare piccolo o grande.
Questi confronti fanno auspicare che si attribuisca ai comitati d’iniziativa o di referendum pressappoco la stessa parte di tempo d’antenna che ai partiti rappresentati al governo.
2.3.7 Obiezioni e controargomentazioni
Un’iniziativa popolare o un referendum permettono effettivamente all’elettorato di pronunciarsi su un determinato progetto, il che potrebbe indurre ad assegnare un’aliquota di tempo d’antenna maggiore ai gruppi promotori della votazione. Non bisogna però dimenticare che i comitati d’iniziativa e di referendum non sono responsabili delle contraddizioni interne che potrebbe causare nell’ordinamento giuridico l’accettazione delle loro richieste, motivate da opposizioni puntuali. Solo i rappresentanti del popolo sono responsabili della coerenza interna di tale ordinamento.