Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine

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I rappresentati del popolo sono eletti all’80% secondo il sistema proporzionale (Consiglio nazionale: 194 membri su 200; Consiglio degli Stati: 2 dei 46 membri; in totale: 196 deputati su 246), grazie ai partiti che rappresentano.

Le Camere federali sono le sole e esclusive responsabili della coerenza interna del sistema giuridico, mentre perfino il diritto ha fonti concorrenti. La Commissione considera quindi giustificato, tenuto conto in particolare della Costituzione federale, che i partiti possano difendere l’opinione dei loro membri sfociate in una decisione maggioritaria del Parlamento, ossia nell’adozione di una legge, o in una raccomandazione di voto (cfr. art. 139 cpv. 3, 156 cpv. 1 e 2, 159 cpv. 1 e 2 e 163 Cost.). Ciò è conforme alla Costituzione federale che conferisce alle autorità responsabili i mezzi minimi necessari per l’adempimento dei loro compiti (cfr. art. 139 cpv. 3 secondo periodo Cost.).

2.3.8 Ordine di diffusione dei messaggi

Dato che sono gli «autori» è normale che i comitati d’iniziativa o referendari abbiano la precedenza nell’ordine di diffusione: i loro messaggi saranno quindi trasmessi all’inizio della campagna, poiché hanno suscitato la votazione, e alla fine, perché la posta in gioco riveste per loro un’importanza del tutto particolare (cfr. n. 2.2.3 e n. 3.1, commento ad art. 15c).

2.4 Regolamentazione della vigilanza nella nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV)

La vigilanza sulla legalità del contenuto dei messaggi spetta all’Autorità indipendente di ricorso in materia di radiotelevisione (Autorità di ricorso). Prima della diffusione l’Autorità di ricorso verifica che i messaggi prodotti dai partiti e sottopostile dalle emittenti siano conformi alle disposizioni applicabili (art. 83, 86 e 86a LRTV).

L’Autorità di ricorso controlla entro due settimane se il messaggio viola l’articolo 4 capoverso 1 e 3 LRTV (senza tener conto, dunque, degli obblighi di oggettività e diversità), se lede i diritti della personalità di cui all’articolo 28 CC o se contiene false informazioni. Se il messaggio è considerato illegale, il diritto di diffusione è abrogato. È escluso che l’Autorità di ricorso autorizzi la diffusione di un messaggio parzialmente illegale associandolo a condizioni vincolanti. La decisione dell’Autorità di ricorso è preponderante nella misura in cui un eventuale ricorso dinnanzi al Tribunale federale non ha effetto sospensivo (art. 86a cpv. 5 LRTV).

I controlli legali abituali (del contenuto da parte dell’Autorità di ricorso, del rispetto delle disposizioni sulla pubblicità da parte dell’UFCOM sono possibili dopo la diffusione dei messaggi (art. 86 cpv. 1 e 5 LRTV).

3 Commento dei singoli articoli

3.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)

Art. 11 cpv. 3bis (nuovo)

Nella Svizzera occidentale alcuni Cantoni sono dotati delle basi legali e di una giurisprudenza di qualche anno che autorizzano la distribuzione agli elettori delle racco-