Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

ma che sono già state diffuse. Contrariamente a quanto accade per le altre attività dell’Autorità di ricorso, la procedura di vigilanza sui messaggi politici concernenti le votazioni non è rivolta contro le emittenti, bensì contro gli aventi diritto (art. 91 cpv. 3bis). Data la particolarità di questa situazione, la legge prevede, in via eccezionale, la possibilità di verificare i messaggi prima della diffusione, a condizione che siano rispettate apposite regole di procedura (cpv. 1bis). Dopo la diffusione dei messaggi politici è nuovamente applicabile la procedura ordinaria di vigilanza sul contenuto delle trasmissioni redazionali (art. 91 segg. della nuova LRTV), con la sola differenza che, anche in questo caso, tale procedura riguarda gli aventi diritto e non le emittenti.

Art. 86 cpv. 1 e 5 Vigilanza a posteriori

Capoverso 1: come nel caso della pubblicità commerciale la verifica del rispetto del divieto di pubblicità nei messaggi politici dopo la diffusione spetta all’UFCOM (art. 15f LDP). La procedura differisce però dalla vigilanza esercitata abitualmente sui messaggi pubblicitari diffusi alla radio e alla televisione in quanto non è diretta contro le emittenti bensì contro gli aventi diritto (art. 15f cpv. 2 LDP). Altrimenti, le competenze e le norme procedurali applicabili sono quelle previste dalla legge. L’UFCOM può, in particolare, confiscare le entrate ottenute illecitamente da un partito o comitato che avesse abusato a fini commerciali del tempo d’antenna attribuitogli gratuitamente. Parimenti può pronunciare sanzioni amministrative (art. 90 cpv. 1 lett. c LRTV).

Capoverso 5: il controllo a posteriori del contenuto dei messaggi politici (art. 15e LDP) compete all’Autorità di ricorso. Anche in tal caso la procedura è diretta contro gli aventi diritto. L’Autorità di ricorso è competente anche dell’esame dei messaggi prima della diffusione.

Art. 86a Controllo preliminare dei messaggi politici in vista di una votazione

La disposizione di cui al capoverso 1 estende la competenza dell’Autorità di ricorso. Generalmente, infatti, l’Autorità di ricorso può intervenire soltanto dopo che è stato inoltrato un ricorso, in merito al quale i ricorrenti devono aver precedentemente presentato reclamo all’organo di mediazione (art. 94 LRTV). L’interesse di un reclamo all’organo di mediazione, tuttavia, insorge soltanto se tale reclamo è rivolto contro l’emittente. Nella fattispecie, si presenta la situazione opposta: è l’emittente che intende far verificare la legalità di una trasmissione che non ha prodotto e che è tenuta a diffondere per legge. In questo caso, la contestazione deve essere risolta prima della data prevista per la diffusione del messaggio.

Il capoverso 1 consente alle emittenti di sottoporre al controllo dell’Autorità di ricorso un eventuale messaggio problematico. L’emittente che non segue questa procedura non può rifiutare di diffondere il messaggio con il pretesto che non è conforme alle disposizioni legali. Le emittenti non sono per altro tenute a rivolgersi all’Autorità di ricorso qualora dubitino della legalità di un messaggio. Anche in questo caso sono esonerate da qualsiasi responsabilità relativa al diritto di diffusione. Rischiano tuttavia di dover far fronte, insieme all’avente diritto, a un’ulteriore procedura penale (per es. per aver contribuito alla propagazione di dichiarazioni razziste) o civile (per es. richiesta di diritto di replica o di riparazione finanziaria). L’Autorità di ricorso deve giudicare la legalità di un messaggio politico sottopostole