Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine

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2.2 Introduzione del diritto a un tempo d’antenna gratuito nella legge federale sui diritti politici (LDP)

2.2.1 Introduzione

L’obbligo delle emittenti di accordare un tempo d’antenna gratuito prima delle votazioni popolari federali come pure la forma e la durata del diritto corrispondente sono disciplinati in gran parte tramite una revisione parziale della legge federale sui diritti politici, alla quale sono aggiunti sette nuovi articoli (art. 15a–15g).

Le emittenti che sottostanno a tale obbligo devono accordare il tempo d’antenna gratuito quotidianamente, dal quinto al penultimo sabato prima della votazione (art. 15g LDP). La diffusione avviene in forma di messaggi di una durata massima di 30 secondi (art. 15c LDP). I messaggi sono riuniti in spazi di una durata massima di un minuto, diffusi nelle ore di massimo ascolto (« prime time »; per la televisione dalle ore 18 alle 22, per la radio dalle ore 11 alle 14 e dalle 17 alle 18.30). Le emittenti possono scegliere l’ora di diffusione in queste fasce orarie, ma deve essere pressappoco la stessa tutti i giorni (art. 15g LDP). L’Assemblea federale stabilisce per via di ordinanza i programmi nel cui ambito la SSR è tenuta a diffondere i messaggi (art. 15a cpv. 2 LDP), come pure il numero di ridiffusioni dei messaggi di ogni partito (art. 15c cpv. 2 LDP).

I comitati e i partiti aventi diritto a un tempo d’antenna gratuito producono e finanziano autonomamente i messaggi. Scelgono quindi liberamente il produttore e la produzione non beneficia di sostegno mediante fondi pubblici (per es. il ricavato del canone di ricezione). La legge non fissa un limite di spesa (art. 15d LDP), permettendo l’apparire di ineguaglianze tra gli aventi diritto, secondo le loro possibilità finanziarie.

La seconda parte dell’emendamento unico, costituito dalla revisione parziale della nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV), disciplina la procedura di vigilanza. Sotto il profilo del contenuto, i messaggi devono rispettare i divieti di diritto internazionale e della legislazione svizzera in materia di radiotelevisione (art. 4 cpv. 1 e 3 LRTV). Le emittenti hanno il dritto di sottoporre all’Autorità indipendente di ricorso in materia di radiotelevisione (Autorità di ricorso) i messaggi che ritengono contrari al diritto affinché essa ne determini la conformità alle disposizioni applicabili (art. 15e LDP e art. 83 cpv. 1bis LRTV).

Affinché l’Autorità di ricorso possa provvedere in tempo utile a un eventuale esame, i messaggi prodotti dai partiti e dai comitati devono essere consegnati alle emittenti al più tardi nove settimane prima del giorno delle votazione (art. 15d cpv. 2 LDP). In caso di dubbio circa la legalità di un messaggio, l’emittente deve sottoporlo all’Autorità di ricorso entro una settimana dal ricevimento (art. 86a cpv. 1 LRTV).

2.2.2 Nessun messaggio in occasione delle elezioni al Consiglio nazionale

È opportuno distinguere le votazioni federali su un oggetto e l’elezione del Consiglio nazionale. Quest’ultimo è eletto con scrutinio proporzionale e sono quindi i partiti, e non i comitati d’iniziativa o di referendum, a dover contribuire alla formazione dell’opinione e della volontà popolari. Anche formazioni costituite per l’occasione possono presentare candidature, se riuniscono le firme necessarie. In queste circo-