Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
sioni (cfr. DTF 125 II 504-506; cfr. anche, in proposito, il n. 2.6.8). Inversamente, ha considerato inammissibile l’esclusione di un candidato a un’elezione comunale non iscritto nel manifesto elettorale che presentava tutti i partiti locali, finanziato dalle autorità con le entrate fiscali e l’ha sanzionata, annullando l’elezione in questione (cfr. DTF 113 Ia 300 seg.). Un caso intermedio è costituito dall’annullamento di un regolamento cantonale che intendeva vincolare l’attribuzione di un contributo pubblico alle spese della campagna elettorale all’ottenimento di almeno cinque seggi sui 130 vacanti (cfr. DTF 124 I 71). Pur essendo poco nutrita, la dottrina in materia non è per questo meno severa. Dal canto suo, nonostante critichi ripetutamente le differenze di trattamento tra grandi e piccoli partiti non fondate su motivi legittimi, anche il Tribunale federale ha ammesso che «i partiti minori o i movimenti politici […] non possono […] rivendicare un tempo di diffusione pari a quello delle formazioni più importanti ed agli stessi orari di ascolto» (cfr. DTF 119 Ib 250).
2.3.2 Votazioni popolari
Nel caso delle campagne prima delle votazioni popolari, occorre definire criteri che permettano di calcolare in maniera oggettiva e pratica la ripartizione del tempo d’antenna tra i partiti rappresentati in Parlamento da un lato e i comitati d’iniziativa e referendari dall’altro.
2.3.3 Referendum popolare facoltativo
A livello federale, l’elettorato svizzero si compone attualmente di circa 4,9 milioni di persone. Per riuscire un referendum deve ottenere il sostegno di 50 000 aventi diritto al voto; un’iniziativa popolare di 100 000. Calcolando il quoziente provvisorio del sistema proporzionale secondo il metodo Hagenbach-Bischoff, per i vari Cantoni, in occasione delle elezioni al Consiglio nazionale delle ultime legislature si ottiene regolarmente una media di circa 10 000 votanti per ogni rappresentante eletto (un calcolo di controllo sommario produce il medesimo risultato: in tutta la Svizzera, 2,2 milioni di elettori circa votano regolarmente per l’attribuzione dei 200 seggi della Camera bassa). Ciò significa che un referendum ottiene il sostegno di un numero di elettori almeno pari a quello di un gruppo parlamentare minore. Raramente un referendum raccoglie più di 200 000 firme, che corrisponderebbero alla legittimità democratica di un gruppo parlamentare di 20 membri.
2.3.4 Referendum dei Cantoni
Per chiedere un referendum i Cantoni devono essere almeno otto. La decisione spetta, in genere, al Parlamento cantonale. In casi eccezionali, si può chiedere un referendum cantonale tramite un’iniziativa popolare. In casi ancora più rari la decisione è delegata al Consiglio di Stato (per es. nel Cantone di San Gallo). La legittimità democratica poggia quindi, di regola, sulla maggioranza del parlamento eletto dal popolo. Semplificando appena, si può dire che, in media, sui 4,9 milioni di elettori, il 40% partecipa allo scrutinio per l’elezione dei parlamenti cantonali, che statuiscono a maggioranza assoluta.
Gli otto Cantoni più densamente popolati contano circa 3,2 milioni di elettori, contro 0,25 milioni nei Cantoni meno popolosi. Riprendendo le ipotesi già menzionate, un referendum chiesto a maggioranza assoluta dai parlamenti degli otto Cantoni più popolati ha una base elettorale di circa 600 000 voti, mentre quello lanciato dagli otto Cantoni meno popolati ne ha 50 000. I quorum da raggiungere perché i Cantoni