Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine

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mandazioni di voto di tutti i partiti politici rappresentati nel parlamento cantonale sugli oggetti in votazione. Negli ultimi anni, due Cantoni hanno esteso codesta prassi agli oggetti in votazione federale, senza avvertire Berna. Come constatava il Consiglio federale nella sua risposta a un’interrogazione parlamentare (06.1103 I Berberat. Il Consiglio federale vuole azzittire i governi cantonali?), tale prassi pone un problema di forma se non poggia su una base legale federale. Nessuna autorità ha il diritto di completare a propria discrezione il materiale inviato per la votazione, che, secondo il diritto vigente (art. 11 cpv. 1–3 LDP), include la scheda elettorale, i testi in votazione, le spiegazioni del Consiglio federale e la documentazione che, secondo la normativa cantonale, è necessaria per votare validamente come ad esempio la legittimazione, la busta ed, eventualmente, il contrassegno di controllo e simili.

La commissione è favorevole all’aggiunta a detto materiale di un riassunto delle raccomandazioni di voto dei partiti rappresentati nei parlamenti cantonali, poiché questo documento politicamente neutrale contribuisce all’informazione dell’elettorato. Il nuovo articolo 11 capoverso 3biscrea dunque una base legale che legittima questo strumento nei Cantoni che già lo impiegano e consente agli altri di introdurlo.

Art. 15a Obbligo di diffusione

Questa disposizione definisce l’oggetto dell’obbligo (messa a disposizione di un tempo d’antenna gratuito prima delle votazioni popolari federali) nonché le emittenti che vi sottostanno.

Il capoverso 1 cita per prima la SSR (che è retta in maniera dettagliata nella nuova LRTV, agli articoli 23–37; la legge tuttavia non definisce i programmi, bensì la concessione accordata dal Consiglio federale). Sono citate inoltre le altre emittenti detentrici di concessioni che, sotto il regime della LRTV approvata il 24 marzo 2006, conservano una partecipazione al canone di ricezione. Non è ancora possibile indicare precisamente il numero delle emittenti in questione. Dovrebbe trattarsi di una dozzina di emittenti televisive regionali e di un paio di dozzine di emittenti radiofoniche (radio locali regionali nelle regioni economicamente sfavorite come pure una dozzina di radio senza scopo lucrativo in centri come Ginevra, Berna o Zurigo). Per contro, i programmi e le trasmissioni speciali delle emittenti estere diffusi in Svizzera o in determinate regioni linguistiche non beneficiano di partecipazione al canone.

Il capoverso 1 indica altresì chiaramente che il diritto a un tempo d’antenna gratuito è applicabile soltanto prima delle votazioni popolari (e quindi non prima delle elezioni o in altre occasioni). La messa a disposizione di un tempo d’antenna gratuito implica che i partiti politici e i comitati aventi diritto non devono effettuare pagamenti, neppure le spese amministrative delle emittenti, e che le emittenti devono prendere a proprio carico l’eventuale perdita di guadagno corrispondente. Il finanziamento della realizzazione dei messaggi è regolato nell’articolo 15d.

Il capoverso 2 conferisce all’Assemblea federale la competenza di designare, per via di ordinanza, i programmi nel cui ambito la SSR è tenuta ad accordare un tempo d’antenna gratuito. La commissione considera che devono sottostare all’obbligo le prime reti televisive e diverse reti radiofoniche in ciascuna regione linguistica. Non è opportuno designare nominalmente i programmi a livello di legge, poiché, a questo livello, l’offerta giornalistica della SSR non è definita dal Parlamento bensì dal Consiglio federale nell’ambito della concessione, senza contare che i programmi della SSR cambiano continuamente. Sono attualmente in atto progetti di sviluppo