Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo

rie fissate. Per la televisione, ad esempio, il numero di telespettatori è molto più elevato tra le 19.30 e le 20.00 che tra le 18.00 e le 18.30. Fissando fasce orarie più ristrette si sarebbe tuttavia interferito in maniera eccessiva con l’autonomia di programmazione delle emittenti. Inversamente, non determinando alcuna fascia oraria, si sarebbe gravemente compromessa la parità di trattamento degli attori politici interessati, perché certi messaggi avrebbero potuto essere diffusi alle ore di grande ascolto e altri a ore in cui il tasso di ascolto è minimo. Per questo il presente progetto permette all’emittente di scegliere liberamente il momento della diffusione nell’ambito delle fasce orarie di grande ascolto. I messaggi devono, tuttavia, essere diffusi ogni volta pressappoco alla stessa ora (per es. tutti i giorni tra le 18.30 e le 19.00 durante il periodo di diffusione; cpv. 2).

Nel primo periodo, il capoverso 3 prevede che i messaggi siano raggruppati in uno spazio di diffusione della durata massima di un minuto, lasciando alle emittenti la necessaria flessibilità per trovare soluzioni pratiche adeguate alla situazione specifica di ogni votazione (numero di comitati referendari interessati, numero di oggetti in votazione). Il secondo periodo fissa la durata massima settimanale del tempo d’antenna accordato ai messaggi, e ciò per due motivi: evitare di saturare il pubblico e impedire un eccessivo carico sui programmi allorché gli attori di una votazione sono troppo numerosi.

Il capoverso 4 definisce la relazione tra i messaggi gratuiti e le trasmissioni redazionali. In linea di massima, i messaggi non devono interrompere queste ultime.

Il capoverso 5 esige che i messaggi politici siano chiaramente designati in quanto tali, sia nell’interesse della trasparenza sia in quello delle emittenti, che hanno così la possibilità di distanziarsi rispetto alle dichiarazioni dei partiti e dei comitati.

Al pari delle disposizioni complementari sugli orari di diffusione di cui ai capoversi 1 e 2, il capoverso 6 è volto a promuovere la parità tra gli aventi diritto: le emittenti non possono favorire o sfavorire certi messaggi mediante introduzioni e conclusioni diverse.

Art. 76a, rubrica e cpv. 4

Per designare il diritto al tempo d’antenna, l’articolo 76a LDP fa riferimento al registro dei partiti politici. Finora, l’articolo 76a LDP definiva le condizioni alle quali i partiti politici potevano chiedere l’iscrizione a tale registro in quanto persone giuridiche. Se i dati iscritti nel registro non erano aggiornati, il solo inconveniente che ne derivava era la perdita delle facilitazioni amministrative previste per la procedura di deposito delle liste in occasione delle elezioni al Consiglio nazionale (art. 24 cpv. 3 lett. a e c LDP). E siccome l’elezione al Consiglio nazionale avviene ogni quattro anni, perché la mancata comunicazione dei cambiamenti producesse un effetto penalizzante bisognava attendere le elezioni generali seguenti. Le votazioni popolari, invece, sono indette con frequenza trimestrale o semestrale. L’estensione dei diritti che i partiti possono rivendicare grazie all’iscrizione al registro richiede l’allestimento di meccanismi che ne permettano un aggiornamento più frequente. Accordare un tempo d’antenna a gruppi che non adempiono più o che non adempiono le condizioni d’iscrizione al registro dei partiti sarebbe in effetti contrario al pensiero che ha ispirato questa disposizione, poiché in tal caso i gruppi in questione non contribuiscono più alla formazione dell’opinione in seno al Parlamento. I gruppi politici che non figurano nel registro dei partiti usufruiscono del diritto a un tempo d’antenna nella mi-