Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/63: Iniziativa parlamentare 03.436 „Imparzialità delle campagne elettorali“ · 34 pagine
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stanze la Costituzione federale non ammette che i partiti siano privilegiati senza una ragione oggettiva.
2.2.3 Gli attori delle votazioni su un oggetto: partiti, comitati d’iniziativa, comitati referendari
In Svizzera non esiste una legge federale sui partiti politici. In una democrazia referendaria una tale legge non mancherebbe, d’altronde, di suscitare problemi. I diritti insorgenti dalla democrazia diretta non potrebbero, infatti, essere applicati ai partiti. Il sistema costituzionale vuole invece che l’esercizio dei diritti popolari sia aperto a tutte le forze politiche, il che presuppone, in particolare, che gruppi ad hoc possano costituirsi spontaneamente a tale fine.
Per questo i partiti politici svizzeri devono essere aiutati non in quanto tali, bensì in ragione delle specificità del processo di formazione della volontà politica nel nostro Paese: prima delle votazioni popolari federali i partiti devono poter svolgere pienamente il loro ruolo di leader dell’opinione, presentando al popolo elementi decisionali. Sono in gioco non i partiti, ma il discorso politico e i punti di riferimento forniti all’elettorato. Per questo, la diffusione di messaggi politici da parte delle emittenti detentrici di una concessione con partecipazione al canone non deve essere generalizzata, ma riservata alle campagne che precedono le votazioni popolari federali.
In una democrazia diretta gli attori delle votazioni popolari non sono unicamente i partiti ma anche i comitati d’iniziativa e i comitati referendari, che svolgono un ruolo giuridicamente e politicamente importante nelle votazioni che hanno suscitato. Bisogna quindi che i primi non siano avvantaggiati rispetto ai secondi. Di fatto, l’obiettivo finale è la protezione della formazione dell’opinione e della volontà popolari, e non la protezione dei partiti.
I comitati promotori di votazioni popolari federali devono poter partecipare alla campagna alla stessa stregua dei partiti. L’unica differenza risiede nella base costituzionale applicabile: l’articolo 137 Cost. per i partiti, gli articoli 138 e 139a Cost. per i comitati d’iniziativa e gli articoli 141 e 163–165 Cost. per i comitati referendari.
2.2.4 Responsabilità della coerenza dell’ordinamento giuridico
La necessità che i partiti partecipino alla formazione dell’opinione e della volontà popolari alla stessa stregua dei comitati d’iniziativa o di referendum in occasione di votazioni nate dall’iniziativa popolare non deriva da basi costituzionali scritte, ma dalla ripartizione dei ruoli sancita nel testo costituzionale. I suddetti comitati, infatti, costituiscono forze d’opposizione puntuali.
Le iniziative popolari federali non possono essere sottratte alla decisione sovrana del popolo per ragioni politiche o giuridiche, tranne rare eccezioni (inosservanza delle norme cogenti del diritto internazionale, assenza di unità formale e materiale, impossibilità di attuazione). Nessun comitato d’iniziativa o referendario, tuttavia, è responsabile dell’assenza di contraddizioni interne nell’ordinamento giuridico, e nessuna giurisdizione federale è responsabile della vigilanza in materia (cfr. art. 191 Cost.). La responsabilità della coerenza dell’ordinamento giuridico nel suo insieme incombe esclusivamente alle Camere federali, ossia ai rappresentanti eletti dal popolo e dai Cantoni per il periodo di legislatura, che devono poter intervenire nel processo democratico di formazione della volontà se non altro per attirare