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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine
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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti
Sezione 6: Viaggiatori malati
Art. 33 Importazione
1°I viaggiatori malati possono importare in Svizzera, senza autorizzazione d'importazione, i medicamenti contenenti sostanze controllate e che non contengono sostanze dell'elenco d necessari al massimo per 30 giorni di cura.
2°Se il loro soggiorno dura più di 30 giorni, devono rivolgersi a un medico abilitato all'esercizio della professione in Svizzera per farsi prescrivere i medicamenti necessari per la cura.
Art. 34 Esportazione
1°I viaggiatori malati possono esportare, senza autorizzazione d'esportazione, al massimo i medicamenti contenenti sostanze controllate ma non sostanze dell'elenco d necessari per 30 giorni di cura, se il Paese di destinazione lo permette.
2°Se i viaggiatori malati si recano in uno Stato vincolato da uno degli Accordi di associazione a Schengen, hanno il diritto di ottenere dal loro medico curante un'attestazione con le informazioni comprovanti la cura prescritta. Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 1.
3°L’attestato deve essere autenticato dal farmacista che dispensa i medicamenti contenenti sostanze controllate sulla base della ricetta medica. Il farmacista inoltra immediatamente una copia dell’attestato autenticato all’autorità competente del Cantone in cui sono state prestate le cure mediche.
4°I medici curanti autorizzati alla dispensazione diretta secondo il diritto cantonale che dispensano essi stessi i medicamenti prescritti, compilano esaustivamente l’attestato e ne trasmettono immediatamente una copia all’autorità cantonale competente.
5°L'attestato è valido al massimo 30 giorni. Per ogni medicamento contenente sostanze controllate prescritto è richiesto un attestato separato. Non è necessario alcun attestato per i medicamenti contenenti sostanze controllate dell'elenco c.
6°L’Istituto mette a disposizione, in forma elettronica, il modulo ufficiale secondo il modello dell’allegato 2.
Art. 35 Centro d’informazione
1°L’Istituto è il centro d’informazione internazionale per le questioni riguardanti l’importazione e l’esportazione di medicamenti contenenti sostanze controllate nel traffico viaggiatori.
2°Nel singolo caso, se necessario, l'Istituto può trasmettere all'autorità cantonale competente per ulteriori accertamenti le richieste di autorità estere in relazione agli attestati di cui all'articolo 34. Tale autorità fornisce direttamente le informazioni del caso al servizio estero richiedente.