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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine
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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti
Art. 6 Obbligo di diligenza
1 Chi coltiva, fabbrica, dispensa o commercia sostanze controllate, deve assicurarsi in occasione di ogni cessione che il destinatario abbia il diritto di procurarsele.
2 L'Istituto, le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché le associazioni professionali o di categoria informano le persone autorizzate a fabbricare e a dispensare oppure a commerciare sostanze controllate sulle circostanze di possibili abusi e le consigliano quando si tratta di accertare elementi di sospetto.
3 In presenza di circostanze che fanno sospettare un abuso, le persone responsabili procedono agli accertamenti necessari, se del caso unitamente all'associazione professionale o di categoria interessata o all'operatore sanitario che effettua la prescrizione, e ne informano immediatamente l'autorità di controllo competente. In tal caso, la sostanza controllata può essere ceduta unicamente se le indagini dell'autorità rivelano che il sospetto era infondato.
4 In caso di fondato sospetto di un importante abuso, le autorità cantonali informano immediatamente l’Istituto. Quest’ultimo riunisce le informazioni e le trasmette all’Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti presso l’Ufficio federale di polizia (art. 29b LStup) e all'UFSP.
Capitolo 2: Autorizzazioni d'esercizio e di coltivazione
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 7 Obbligo di autorizzazione
1 Chi intende fabbricare, procurarsi, trattare, importare ed esportare, dispensare sostanze controllate o farne commercio, deve preventivamente ottenere un'autorizzazione d'esercizio.
2 Chi intende coltivare sostanze controllate deve ottenere un'autorizzazione di coltivazione.
3 Gli operatori sanitari ai sensi dell’articolo 9 LStup non necessitano di un'autorizzazione d'esercizio.
4 I farmacisti che a titolo professionale forniscono medicamenti contenenti sostanze controllate ad altre farmacie, a operatori sanitari, ospedali, istituti scientifici oppure a organizzazioni nazionali o internazionali, a tale scopo devono ottenere un'autorizzazione d'esercizio.
Art. 8 Condizioni
1 Per il deposito delle sostanze controllate dev'essere dimostrata la disponibilità di spazi adeguati conformemente all'articolo 46.
2 Il richiedente deve designare un responsabile per le sostanze controllate tenuto a rispettare le disposizioni della legislazione sugli stupefacenti.