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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine
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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti
3. l'ordinanza del 29 maggio 199610 sui precursori;
4. l'ordinanza di Swissmedic dell'8 novembre 199611 sui precursori;
5. l'ordinanza del 13 settembre 193012 concernente la polizia degli stupefacenti nell’armata;
6. il decreto del Consiglio federale del 5 luglio 196313 concernente i prodotti stupefacenti per la Croce Rossa svizzera;
7. il decreto del Consiglio federale del 30 dicembre 195314 concernente i prodotti stupefacenti per il Comitato internazionale della Croce Rossa.
Art. 82 Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
15
1. Ordinanza del 17 ottobre 2001 sull'autorizzazione dei medicamenti
Art. 2 lett. h
(concerne soltanto il testo francese)
2. Ordinanza del 17 ottobre 200116 sulla pubblicità dei medicamenti
Art. 10 cpv. 4
4°Per la consegna di campioni contenenti sostanze psicotrope o stupefacenti sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del ... sul controllo degli stupefacenti.
Art. 83 Disposizioni transitorie
1 La Croce Rossa svizzera e il Comitato internazionale della Croce Rossa che all'entrata in vigore della presente ordinanza sono autorizzati a procurarsi, a conservare e a esportare medicamenti contenenti sostanze controllate continuano a essere autorizzati a farlo secondo le condizioni vincolanti della presente ordinanza. Entro due anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza sono tenuti a presentare una domanda ai sensi dell'articolo 76.
2 Le autorizzazioni dell'Istituto rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide.
Art. 84 Entrata in vigore
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il ... .
9[RU 1997 273, 2001 3146, 2001 3147, 2005 4961]
10[RU 1996 1705, 2001 3152, 2007 1469]
11[RU 1997 211, 2001 3159, 2001 3160, 2005 4839]
12[RU 46 509]
13[RU 1963 599]
14[RU 1953 1309]