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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine

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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti

5 L'Istituto, dopo consultazione dei Cantoni e delle cerchie interessate, può esonerare temporaneamente o definitivamente specifiche forniture dall'obbligo di notifica se il controllo può essere assicurato in altro modo.

4 I titolari di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone notificano a quest'ultimo le forniture effettuate in Svizzera.

Art. 53 Contenuto e forma della notifica

1 La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

a. la designazione, il GLN e la sede o il domicilio del fornitore;

b. la designazione, il GLN e la sede o il domicilio del destinatario;

c. la data della fornitura o dello storno della sostanza controllata;

d. la designazione della sostanza controllata fornita o stornata e il suo GTIN;

e. il quantitativo esatto in peso o in unità.

2 La notifica è trasmessa mediante il sistema di notifica messo a disposizione dall'Istituto. L’Istituto può consentire all'autorità cantonale competente l'accesso diretto a questo sistema.

3 L'autorità cantonale competente può allestire un ulteriore sistema di notifica per gli invii di sostanze controllate da eliminare.

Art. 54 Documenti giustificativi

1°Il fornitore di sostanze controllate degli elenchi a, b, d, e, f spedisce la fornitura accompagnata da un bollettino di consegna. Per ogni sostanza controllata è emesso un bollettino di consegna separato.

2°Le rispedizioni di sostanze controllate da distruggere devono parimenti essere provviste di un bollettino di consegna.

3°I documenti, i dati e i supporti di dati concernenti la prescrizione e il commercio di sostanze controllate devono essere conservati dieci anni.

Art. 55 Farmacie

1 I direttori responsabili di una farmacia pubblica o di una farmacia d'ospedale devono essere in grado in ogni momento di documentare l’acquisizione e la dispensazione di sostanze controllate.

2 Le acquisizioni devono essere documentate mediante i bollettini di consegna (art. 54).

3 La dispensazione dev'essere documentata mediante le ricette per stupefacenti, ad eccezione dei medicamenti contenenti sostanze controllate degli elenchi b e c. Nella contabilità ai sensi dell'articolo 49, i medicamenti contenenti sostanze controllate preparati in farmacia o forniti ai sensi dell'articolo 44 devono essere registrati in modo corrispondente.