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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine

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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti

Art. 9 Destinatari dell'autorizzazione d'esercizio

1 L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata:

a. alle ditte e alle persone iscritte nel registro principale di commercio;

b. agli intermediari che trattano sostanze controllate conformemente all'articolo 1 capoverso 1;

c. agli ospedali e agli istituti scientifici nonché alle autorità cantonali e comunali.

2 La Farmacia dell’esercito sottostà alle stesse disposizioni di un'impresa. Non è necessaria l’iscrizione nel registro di commercio.

Art. 10 Effetto dell'autorizzazione d'esercizio

1 L'autorizzazione d'esercizio autorizza il detentore a dispensare sostanze controllate e a fungere da intermediario:

a. alle imprese e alle persone titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LStup o di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 8 capoversi 5, 6 e 8 LStup;

b. ai direttori responsabili di una farmacia pubblica o di una farmacia d'ospedale;

c. al responsabile di ospedali che dispongono di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 LStup;

d. agli operatori sanitari autorizzati a impiegare sostanze controllate;

e. al responsabile di istituti scientifici che dispongono di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LStup;

f. al responsabile di organizzazioni nazionali o internazionali che dispongono di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14a capoverso 1 LStup;

g. al responsabile di autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che dispongono di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14a capoverso 1 o 1bis LStup.

2 Possono essere accettate unicamente ordinazioni in forma scritta.

3 I campioni e le sostanze controllate destinati a studi clinici sono designati come tali sui moduli di notifica (art. 53).

Art.11 Esigenze poste al responsabile

1 Il responsabile deve:

a. essere un operatore sanitario o possedere un diploma universitario in chimica;

b. disciplinare con il richiedente in un contratto scritto la responsabilità e l'obbligo di presenza, se non è egli stesso il richiedente; e