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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine

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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti

Sezione 2: Cantoni

Art. 64 Controllo

1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza, per quanto ciò sia previsto, e controllano i rapporti fra gli attori ai sensi dell'articolo 61 capoverso 2.

2°Essi possono prelevare gratuitamente campioni di sostanze controllate a scopo di analisi. Nel caso di un simile prelievo, rilasciano una ricevuta al proprietario.

3°Le persone incaricate del controllo non possono svolgere contemporaneamente un'attività come responsabile ai sensi dell'articolo 8.

Art. 65 Eliminazione di sostanze controllate

1

Le sostanze controllate modificate, scadute, non più utilizzate o sequestrate sono eliminate dai Cantoni in modo adeguato. Essi notificano l'eliminazione all'Istituto.

2 L'autorità cantonale competente designa almeno due persone competenti per l'eliminazione. Queste ultime sorvegliano insieme l'eliminazione e tengono al riguardo un verbale.

3 I costi per l'eliminazione sono a carico del titolare dell'autorizzazione o del proprietario.

Sezione 3: DFI e UFSP

Art. 66 DFI

1 Il DFI esegue la presente ordinanza per quanto riguarda le materie prime e i prodotti con effetti simili agli stupefacenti dell'elenco e.

2 Se sul mercato compaiono nuove materie prime e nuovi prodotti con effetti simili agli stupefacenti o vi è il sospetto che materie prime e prodotti conosciuti abbiano effetti simili agli stupefacenti, il DFI, su richiesta dell'Istituto, li inserisce immediatamente nell'elenco e.

3 Dopo l'esame e su richiesta dell'Istituto, assegna le materie prime e i prodotti con effetti simili agli stupefacenti a un altro elenco o li stralcia dall'elenco degli stupefacenti.

Art. 67 UFSP

1 L'UFSP esegue la presente ordinanza per quanto riguarda le sostanze controllate dell'elenco d, purché esse non servano da principio attivo di un medicamento omologato.

2 Nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel settore del controllo degli stupefacenti assume la funzione di agenzia nazionale di controllo della canapa conformemente all'articolo 28 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961