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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine

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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti

4 Le sostanze controllate sono rilevate, oltre che con il loro nome, con il loro numero commerciale valido a livello internazionale (Global Trade Identification Number, GTIN).

Art. 4 Eccezioni al campo d'applicazione e a singole disposizioni

1 Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano ai:

a. preparati omeopatici che contengono sostanze controllate e la cui diluizione è maggiore di D8/C4;

b. precursori contenuti in preparati farmaceutici e miscele, che non possono esserne estratti in modo semplice.

2 L'acquisizione e l'utilizzazione di piccoli quantitativi di sostanze controllate a scopi analitici da parte di autorità della Confederazione o dei Cantoni o da parte di loro diretti mandatari sono escluse dalla presente ordinanza.

3 L'acquisizione e l'utilizzazione di sostanze controllate in soluzione e in una concentrazione fino a 1 mg per 1 ml a scopi analitici sono escluse dal capitolo 6 (Controllo) della presente ordinanza.

4 Ai coadiuvanti chimici si applica unicamente l'articolo 6 nonché le disposizioni del capitolo 3 e l'articolo 49 capoverso 2, per quanto riguardino l'esportazione.

5 Il DFI può prevedere misure di controllo ridotte per singole sostanze controllate, se è necessario al fine di non limitarne eccessivamente il commercio legale. La portata delle misure di controllo è disciplinata nei corrispondenti elenchi.

Art. 5 Competenza per il rilascio delle autorizzazioni per sostanze control-

late

1 L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) rilascia a imprese e persone l'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate degli elenchi a–c, nonché per i medicamenti omologati contenenti sostanze controllate dell'elenco d.

2 I Cantoni rilasciano agli ospedali e agli istituti scientifici nonché alle autorità cantonali e comunali l'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate degli elenchi a–c, nonché per i medicamenti omologati contenenti sostanze controllate dell'elenco d.

3 L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per l'impiego di sostanze controllate dell'elenco d.

4 Il DFI rilascia l'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate dell'elenco e.

5 L'Istituto rilascia l'autorizzazione d'esercizio per l'impiego di sostanze controllate dell'elenco f.

6 L'Istituto rilascia le autorizzazioni per l'importazione e l'esportazione.