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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine

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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti

Art. 18 Procedura in caso di estinzione o revoca

1 In caso di estinzione o di revoca di un'autorizzazione, l'autorità competente sorveglia la cessazione delle attività in relazione alla coltivazione o alla detenzione di sostanze controllate, la loro cessione ai titolari di un'autorizzazione d'esercizio e, se necessario, ordina la distruzione delle sostanze controllate.

2 È fatta salva qualsiasi decisione giudiziaria concernente la confisca degli stupefacenti.

Capitolo 3: Importazione, transito, esportazione, commercio internazionale

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 19 Obbligo di autorizzazione

1 Chi intende importare o esportare sostanze controllate, ad eccezione di quelle dell'elenco c, deve ottenere un'autorizzazione d'importazione o d'esportazione dell'Istituto.

2 L'autorizzazione d'importazione o d'esportazione non può essere ceduta.

3 L'importazione o l'esportazione di sostanze controllate in soluzione e in una concentrazione fino a 1 mg per 1 ml a scopi analitici non richiedono alcuna autorizzazione d'importazione o d'esportazione.

Art. 20 Condizione per il rilascio dell’autorizzazione

1 L'Istituto rilascia l'autorizzazione d'importazione o d'esportazione unicamente a imprese e persone, intermediari, ospedali, istituti scientifici, organizzazioni e alle autorità dei Cantoni e dei Comuni che dispongono di una delle seguenti autorizzazioni:

a. un'autorizzazione del Consiglio federale ai sensi dell'articolo 14a capoverso 1 LStup;

b. un'autorizzazione del DFI ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 LStup;

c. un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP ai sensi dell'articolo 8 capoversi 5, 6 e 8 LStup;

d. un'autorizzazione dell'Istituto ai sensi dell'articolo 4 LStup e dell'articolo 5 della presente ordinanza;

e. un'autorizzazione del Cantone ai sensi degli articoli 14 e 14a capoverso 1bis LStup.

2 In singoli casi l'Istituto può rilasciare un'autorizzazione d'importazione o d'esportazione a:

a. farmacisti;

b. medici;