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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine
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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti
Art. 73 Collaborazione tra l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Istituto
1°L'UFSP e l'Istituto collaborano nell'ambito dei loro compiti di controllo e si informano costantemente a vicenda.
2 L'UFSP trasmette all'Istituto i dati completi di tutti i titolari di autorizzazioni che possono procurarsi, trattare, importare ed esportare, coltivare, fabbricare e dispensare sostanze controllate dell'elenco d, oppure farne commercio. Notifica all'Istituto ogni modifica.
Art. 74 Scambi internazionali
1°L'Istituto provvede affinché le notifiche imposte dalle convenzioni internazionali giungano agli organi competenti entro il termine prescritto.
2°Pubblica le notifiche e le informazioni previste dalle convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera.
3°D'intesa con le organizzazioni internazionali delle Nazioni Unite competenti per il controllo degli stupefacenti, ossia il Comitato internazionale per il controllo dei narcotici (International Narcotics Control Board, INCB) e il Programma internazionale per il controllo delle droghe (United Nations Drug Control Programme, UNDCP), con le autorità competenti dei Paesi interessati, nonché con la Direzione generale delle dogane, può trattare elettronicamente documenti, per quanto la protezione e la sicurezza dei dati siano garantite.
Sezione 5: Emolumenti
Art. 75
1°Gli emolumenti riscossi dall'Istituto sono disciplinati dall'ordinanza del 22 giugno 20065 sugli emolumenti per gli agenti terapeutici.
2 L'Istituto può esentare organizzazioni a carattere umanitario, organizzazioni internazionali e autorità dall'obbligo di pagare emolumenti, per quanto tale obbligo non sia stato disciplinato nell'autorizzazione del Consiglio federale.
3 Gli emolumenti riscossi dal DFI e dall'UFSP sono disciplinati dagli articoli 39–41 dell'ordinanza del ... 6 sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup).
Capitolo 8: Organizzazioni nazionali e internazionali
Art. 76 Condizioni di autorizzazione
Il Consiglio federale può rilasciare un'autorizzazione conformemente all'articolo 14a capoverso 1 LStup a un'organizzazione nazionale o internazionale per medicamenti