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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine

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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti

Capitolo 5: Detenzione e designazione degli stupefacenti

Art. 46 Deposito

1 Le sostanze controllate degli elenchi a ed e devono essere depositate separatamente da tutte le altre merci e tenute sotto chiave nei locali previsti a tale scopo.

2 Le sostanze controllate vietate dell'elenco d devono essere custodite in una cassaforte e protette con un impianto d'allarme.

3 Le sostanze controllate degli elenchi b, c, f devono essere depositate in modo da essere inaccessibili alle persone non autorizzate.

4 I Cantoni possono prescrivere misure di sicurezza supplementari. Per quantitativi minimi di sostanze controllate, eccettuate quelle dell'elenco d, possono prevedere un disciplinamento meno esteso.

Art. 47 Designazione ed etichettatura

1 Le sostanze controllate menzionate nell'elenco a possono essere immesse in commercio in Svizzera soltanto indicando la denominazione comune internazionale (Denominatio communis internationalis, DCI) o il nome della marca.

2 Nel commercio internazionale esse devono essere designate con la denominazione DCI oppure, se questa manca, con il nome utilizzato nelle convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera.

3 L’etichettatura dei medicamenti contenenti sostanze controllate è retta dalle disposizioni della legislazione sugli agenti terapeutici. Nel foglietto illustrativo devono figurare le indicazioni relative alle precauzioni da prendere e le avvertenze necessarie alla sicurezza dei pazienti.

4 Le confezioni destinate a essere immesse in commercio in Svizzera devono essere provviste di un contrassegno. Quest'ultimo è messo a disposizione dall'Istituto. Invece del contrassegno può essere apposta anche una riproduzione corrispondente al contrassegno in ogni sua parte.

Art. 48 Pubblicità e informazione

1 La pubblicità destinata al pubblico è vietata per le sostanze controllate.

2°La pubblicità di medicamenti contenenti sostanze controllate destinata agli operatori sanitari deve indicare espressamente e in modo visibile che si tratta di un medicamento sottoposto al controllo secondo la legge sugli stupefacenti.

3 Nei due anni successivi all'immissione in commercio di un medicamento contenente sostanze controllate, l'impresa può fornire una volta all'anno a medici, dentisti e veterinari un campione della confezione più piccola commercializzata e approvata dall’Istituto. Questa confezione dev'essere designata come «campione gratuito».