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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine

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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti

c. come farmacista responsabile, ha dispensato un medicamento contenente sostanze controllate degli elenchi a, b o d in un caso non urgente ai sensi dell'articolo 44;

d. come farmacista responsabile, ha dispensato un medicamento contenente sostanze controllate degli elenchi a o b oppure un medicamento omologato contenente sostanze controllate in un caso urgente e ha omesso di compiere uno dei seguenti atti:

1. allestire un verbale di dispensazione con il nome e l'indirizzo del destinatario nonché il motivo della dispensazione,

2. trasmettere questo verbale entro cinque giorni all’autorità cantonale competente,

3. informare il medico curante contemporaneamente alla trasmissione del verbale all’autorità cantonale competente (art. 44 cpv. 2).

2°Se un richiedente è oggetto di un'inchiesta a causa di infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza, l'Istituto o l'autorità cantonale competente può sospendere il rilascio di autorizzazioni fino al giudizio finale.

Art. 80 Avvio del procedimento penale in caso di infrazioni

1 Se l'ufficio doganale trattiene sostanze controllate (art. 31 cpv. 1) e se gli accertamenti dell'Istituto (art. 31 cpv. 2) rivelano che il sospetto di violazione di disposizioni della presente ordinanza è fondato, oppure se al momento dell'entrata delle sostanze controllate nel territorio doganale svizzero non può essere provato che la spedizione è stata effettuata in modo conforme alle prescrizioni del Paese di destinazione, l'Istituto trasmette il fascicolo all'autorità cantonale competente per il perseguimento penale delle infrazioni (art. 28 LStup).

2 Le sostanze controllate confiscate nell'ambito del perseguimento penale di infrazioni (art. 69 del Codice penale del 21 dicembre 19377) possono essere utilizzate in modo legale oppure essere eliminate conformemente alle disposizioni dell'articolo 65.

3 Il ricavo di un'eventuale vendita di sostanze controllate confiscate è versato all'autorità competente per il controllo, sempre che non spetti al precedente proprietario per decisione giudiziaria.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 81 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. l'ordinanza del 29 maggio 19968 sugli stupefacenti;

2. l'ordinanza di Swissmedic del 12 dicembre 19969 sugli stupefacenti;

7 RS 311.0

8 [RU 1996 1679, 2001 3133, 2004 4037, 2007 1469, 2008 5577, 2008 5583]