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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine
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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti
del 25 marzo 19724 nella versione modificata dal Protocollo di emendamenti del 25 marzo 1972.
Sezione 4: Collaborazione e trasmissione di dati
Art. 68 Collaborazione
Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per l'esecuzione della presente ordinanza provvedono allo scambio reciproco di dati, per quanto ciò sia necessario per l'esecuzione.
Art. 69 Sistema di conservazione degli affari e degli atti
L’Istituto dispone di un sistema interno di conservazione degli affari e degli atti per la registrazione dei dati relativi al rilascio di autorizzazioni e alla ricezione di notifiche. Il sistema può contenere anche dati concernenti procedimenti amministrativi e penali.
Art. 70 Trattamento dei dati
1 L'autorità cantonale competente trasmette all'Istituto i dati completi di tutti gli operatori sanitari, gli ospedali e gli istituti scientifici autorizzati a procurarsi, depositare, prescrivere, utilizzare o dispensare sostanze controllate. I medici autorizzati a dispensare direttamente medicamenti sono designati in modo speciale.
2°L'Istituto stabilisce la forma e il termine per la trasmissione dei dati di cui al capoverso 1.
Art. 71 Collaborazione tra l'Ufficio federale di polizia e l'Istituto
1°L'Istituto comunica all'Ufficio federale di polizia le informazioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti nell'ambito della repressione del traffico illegale di sostanze controllate..
2°L'Ufficio federale di polizia informa l'Istituto in merito ad accertamenti e osservazioni in relazione alla legge sugli stupefacenti.
Art. 72 Collaborazione tra il Dipartimento federale dell'interno e l'Istituto 1°Il DFI e l'Istituto collaborano nell'ambito dei loro compiti di controllo (art. 7 LStup) e si informano costantemente a vicenda.
2 Il DFI trasmette all'Istituto i dati completi di tutti i titolari di autorizzazioni che possono procurarsi, trattare, importare ed esportare, fabbricare e dispensare sostanze controllate dell'elenco e, oppure farne commercio. Notifica all'Istituto ogni modifica.