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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine

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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti

3 Non sottostanno a tale obbligo di notifica le prescrizioni e gli usi nell'ambito di sperimentazioni cliniche autorizzate ai sensi della legge del 15 dicembre 20033 sugli agenti terapeutici (LATer).

Art. 41 Prescrizione semplificata

1 I medicamenti contenenti sostanze controllate degli elenchi b e c possono essere prescritti sui normali moduli per ricette.

2 Se le circostanze lo giustificano, la durata di validità della prescrizione può essere prolungata al massimo sino a sei mesi. In tal caso, il medico prescrivente deve indicare sulla ricetta la durata precisa della cura. Se la cura dev'essere proseguita oltre questo termine, è necessaria una nuova ricetta.

Art. 42 Prescrizione e dispensazione per animali

1 I veterinari possono prescrivere medicamenti contenenti sostanze controllate soltanto per gli animali che hanno essi stessi visitato.

2 Agli animali curati ambulatorialmente possono esser prescritti medicamenti contenenti sostanze controllate degli elenchi a e d unicamente mediante il modulo ufficiale per ricette.

3 Se un veterinario prescrive un medicamento omologato contenente una sostanza controllata per usi diversi da quelli ammessi, deve notificarlo entro 30 giorni ai servizi cantonali competenti.

4 Nella notifica occorre indicare:

a. la designazione del medicamento;

b. il quantitativo;

c. il dosaggio;

d. il numero di animali trattati;

e. l'indicazione.

5 L'Istituto fornisce, dietro rimunerazione, i moduli per le ricette ai Cantoni che li trasmettono ai veterinari abilitati.

Sezione 2: Farmacisti

Art. 43 Acquisizione e dispensazione

1 I farmacisti responsabili di una farmacia pubblica o di una farmacia di ospedale possono procurarsi sostanze controllate unicamente presso imprese o persone titolari di un'autorizzazione d'esercizio e unicamente mediante un'ordinazione scritta.

3 RS 812.21