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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine
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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti
3 Non sottostanno a tale obbligo di notifica le prescrizioni e gli usi nell'ambito di sperimentazioni cliniche autorizzate ai sensi della legge del 15 dicembre 20033 sugli agenti terapeutici (LATer).
Art. 41 Prescrizione semplificata
1 I medicamenti contenenti sostanze controllate degli elenchi b e c possono essere prescritti sui normali moduli per ricette.
2 Se le circostanze lo giustificano, la durata di validità della prescrizione può essere prolungata al massimo sino a sei mesi. In tal caso, il medico prescrivente deve indicare sulla ricetta la durata precisa della cura. Se la cura dev'essere proseguita oltre questo termine, è necessaria una nuova ricetta.
Art. 42 Prescrizione e dispensazione per animali
1 I veterinari possono prescrivere medicamenti contenenti sostanze controllate soltanto per gli animali che hanno essi stessi visitato.
2 Agli animali curati ambulatorialmente possono esser prescritti medicamenti contenenti sostanze controllate degli elenchi a e d unicamente mediante il modulo ufficiale per ricette.
3 Se un veterinario prescrive un medicamento omologato contenente una sostanza controllata per usi diversi da quelli ammessi, deve notificarlo entro 30 giorni ai servizi cantonali competenti.
4 Nella notifica occorre indicare:
a. la designazione del medicamento;
b. il quantitativo;
c. il dosaggio;
d. il numero di animali trattati;
e. l'indicazione.
5 L'Istituto fornisce, dietro rimunerazione, i moduli per le ricette ai Cantoni che li trasmettono ai veterinari abilitati.
Sezione 2: Farmacisti
Art. 43 Acquisizione e dispensazione
1 I farmacisti responsabili di una farmacia pubblica o di una farmacia di ospedale possono procurarsi sostanze controllate unicamente presso imprese o persone titolari di un'autorizzazione d'esercizio e unicamente mediante un'ordinazione scritta.