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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine

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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti

3°All’inizio dell’anno, l’autorità cantonale competente informa l’Istituto in merito al numero degli attestati emessi nel corso dell’anno precedente.

Capitolo 4: Acquisizione e utilizzazione di stupefacenti da parte di operatori sanitari, ospedali, istituti scientifici e organizzazioni nazionali o internazionali

Sezione 1: Medici, veterinari e dentisti

Art. 36 Acquisizione di medicamenti contenenti sostanze controllate

1 I medici, i dentisti e i veterinari che esercitano la professione sotto la propria responsabilità specialistica possono procurarsi medicamenti contenenti sostanze controllate a uso dei pazienti presso una farmacia pubblica oppure presso imprese e persone titolari di un’autorizzazione d'esercizio.

2 Sulla loro ordinazione devono apporre il «Global Location Number» (GLN) e il loro timbro.

3 L'ordinazione di medicamenti contenenti sostanze controllate degli elenchi a e d dev'essere effettuata per scritto.

4 Il medico è responsabile per il corretto deposito di questi medicamenti. Egli ne documenta l'utilizzazione e ispeziona regolarmente le scorte.

5 Negli studi di medici associati e nei servizi di salvataggio i medici, i veterinari e i dentisti possono ordinare medicamenti contenenti sostanze controllate al fine di costituire scorte. L'ordinazione deve contenere:

a. il nome, l'indirizzo, la firma e il timbro del medico che effettua l'ordinazione;

b. il nome della persona responsabile per il corretto deposito degli stupefacenti;

c. la data di compilazione dell'ordinazione;

d. la designazione del medicamento, il suo dosaggio e la forma farmaceutica;

e. il quantitativo.

Art. 37 Restrizioni

1 I medici, i dentisti e i veterinari che non esercitano la professione sotto la propria responsabilità specialistica possono procurarsi e utilizzare medicamenti contenenti sostanze controllate soltanto nei limiti delle competenze attribuite dalla loro funzione e sotto il controllo di un collega abilitato (art. 9 cpv. 1 LStup).

2 Per i medici e i veterinari questa restrizione si applica anche alla prescrizione.

Art. 38 Prescrizione per pazienti

1 I medici possono prescrivere medicamenti contenenti sostanze controllate soltanto ai pazienti che hanno essi stessi visitato.