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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine
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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti
a. un estratto recente e completo del registro di commercio;
b. un estratto del casellario giudiziale del responsabile;
c. i diplomi professionali e l'iter professionale del responsabile.
3 La domanda d'autorizzazione deve indicare a quale scopo le sostanze controllate sono coltivate, fabbricate, dispensate, depositate o utilizzate.
Sezione 3: Effetto e durata di validità
Art. 14 Effetto
1 L'autorizzazione è intestata al richiedente e al responsabile.
2 L'autorizzazione d'esercizio è valida per le singole sostanze controllate ivi menzionate o per gli elenchi di cui all'articolo 3.
Art. 15 Durata di validità
1 Un'autorizzazione è valida al massimo cinque anni.
2 Su richiesta, può essere rinnovata per altri cinque anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata al più tardi sei mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione.
3 Prima del rilascio e del rinnovo di un'autorizzazione può essere effettuata un'ispezione.
4 Le autorità dei Cantoni possono prevedere, nella loro sfera di competenza, una durata di validità più lunga.
Sezione 4: Modifiche, estinzione e revoca
Art. 16 Comunicazione di modifiche
Il titolare di un'autorizzazione d'esercizio o di coltivazione comunica immediatamente all’autorità competente qualsiasi modifica delle condizioni per l'autorizzazione.
Art. 17 Revoca
1 L'autorità competente revoca l'autorizzazione temporaneamente o definitivamente se:
a. il titolare dell'autorizzazione o il responsabile contravviene intenzionalmente o per ripetuta negligenza a disposizioni della LStup o delle sue ordinanze;
b. il titolare dell'autorizzazione lo richiede.
2°Essa può revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento conformemente agli articoli 6 e 14a capoverso 2 LStup.