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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine
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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti
c. veterinari;
d. organizzazioni nazionali o internazionali nell'ambito dell'aiuto umanitario d’urgenza.
Art. 21 Domanda
1 L'Istituto mette a disposizione i moduli per le domande concernenti le autorizzazioni d'importazione e d'esportazione.
2 Le autorizzazioni d'importazione e d'esportazione inutilizzate devono essere immediatamente rinviate all'Istituto dopo la scadenza della durata di validità.
Art. 22 Portata dell’autorizzazione
1 L'autorizzazione è rilasciata per un'unica importazione o esportazione.
2 L'Istituto può rilasciare autorizzazioni generali per l'importazione e l'esportazione di sostanze controllate degli elenchi b, f e g, per quanto:
a. ciò sia compatibile con le disposizioni delle convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera; e
b. il Paese di provenienza o di destinazione accetti tali autorizzazioni.
3 L'autorizzazione generale d'importazione o d'esportazione è rilasciata per un determinato quantitativo ed è valida unicamente per le transazioni tra un fornitore e un destinatario.
Art. 23 Equipaggiamento d'emergenza
Per i casi d'emergenza i medici e i veterinari possono importare senza autorizzazione oppure, se le autorità competenti dei Paesi interessati lo permettono, esportare una piccola quantità di medicamenti contenenti sostanze controllate destinati a uso medico.
Sezione 2: Importazione
Art. 24 Durata di validità dell'autorizzazione d'importazione
1 L’autorizzazione d'importazione unica è valida al massimo tre mesi.
2 L'autorizzazione generale d'importazione è valida sino alla fine dell'anno civile in corso. Il titolare dell'autorizzazione comunica all'Istituto entro 10 giorni dalla fine dell'anno civile il quantitativo annuale di sostanze controllate importate.
Art. 25 Rilascio delle autorizzazioni d'importazione
1 L'Istituto trasmette al richiedente il numero di copie dell'autorizzazione unica o generale d'importazione necessarie per attestare il suo diritto d'importazione presso l'ufficio doganale e le competenti autorità del Paese d'esportazione.