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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine

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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti

Capitolo 6: Controllo

Sezione 1: Obbligo di allestire documenti

Art. 49 Contabilità

1 La contabilità ai sensi dell'articolo 17 LStup per ogni sostanza controllata deve contenere le seguenti informazioni:

a. coltivazione di sostanze controllate:

1. specie delle sostanze coltivate,

2. superficie dell’area coltivata,

3. genere e quantitativo delle sostanze controllate ottenute;

b. fabbricazione:

1. magazzino all’inizio dell’anno,

2. importazione,

3. acquisto in Svizzera,

4. fabbricazione,

5. esportazione,

6. vendita in Svizzera,

7. fabbricazione da sostanze controllate (designazione, indicazione della base o del sale), anche se il prodotto finale non è più sottoposto al controllo,

8. studi,

9. perdite,

10. eliminazione,

11. magazzino alla fine dell'anno;

c. commercio:

1. magazzino all’inizio dell’anno,

2. importazione,

3. acquisto in Svizzera,

4. esportazione,

5. vendita in Svizzera,

6. perdite,

7. eliminazione,

8. magazzino alla fine dell'anno;

d. commercio internazionale senza transito attraverso la Svizzera, per ogni transazione:

1. data,

2. nome e indirizzo del fornitore,

3. nome e indirizzo del destinatario,

4. designazione dei prodotti,