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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine
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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti
Capitolo 6: Controllo
Sezione 1: Obbligo di allestire documenti
Art. 49 Contabilità
1 La contabilità ai sensi dell'articolo 17 LStup per ogni sostanza controllata deve contenere le seguenti informazioni:
a. coltivazione di sostanze controllate:
1. specie delle sostanze coltivate,
2. superficie dell’area coltivata,
3. genere e quantitativo delle sostanze controllate ottenute;
b. fabbricazione:
1. magazzino all’inizio dell’anno,
2. importazione,
3. acquisto in Svizzera,
4. fabbricazione,
5. esportazione,
6. vendita in Svizzera,
7. fabbricazione da sostanze controllate (designazione, indicazione della base o del sale), anche se il prodotto finale non è più sottoposto al controllo,
8. studi,
9. perdite,
10. eliminazione,
11. magazzino alla fine dell'anno;
c. commercio:
1. magazzino all’inizio dell’anno,
2. importazione,
3. acquisto in Svizzera,
4. esportazione,
5. vendita in Svizzera,
6. perdite,
7. eliminazione,
8. magazzino alla fine dell'anno;
d. commercio internazionale senza transito attraverso la Svizzera, per ogni transazione:
1. data,
2. nome e indirizzo del fornitore,
3. nome e indirizzo del destinatario,
4. designazione dei prodotti,