Progetto

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 26Fedlex · Progetto

Ordinanza sul controllo degli stupefacenti

omologati contenenti sostanze controllate di volta in volta per una durata di cinque anni, se essa:

a. è attiva nel settore umanitario e dispone di un mandato medico;

b. è attiva a livello internazionale;

c. garantisce che i medicamenti contenenti sostanze controllate non siano dispensati all'interno del Paese;

d. designa un responsabile;

e. può provare che le sostanze controllate possono essere depositate conformemente all'articolo 46.

Art. 77 Obblighi

1°Le organizzazioni nazionali e internazionali che dispongono di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 76 possono procurarsi stupefacenti unicamente presso un'impresa titolare di un'autorizzazione d'esercizio.

2°Devono tenere una contabilità delle sostanze controllate conformemente all'articolo 49.

Art. 78 Controlli

1°L'organizzazione nazionale o internazionale che dispone di un'autorizzazione del Consiglio federale (art. 14a cpv. 1 LStup) è obbligata, per ogni medicamento omologato contenente sostanze controllate dello stesso genere e dello stesso dosaggio, a tenere un controllo speciale di magazzino ai sensi dell'articolo 49 e fornire all'Istituto alla fine di ogni anno un inventario conformemente all'articolo 50.

2°L'Istituto verifica l'esattezza del controllo di magazzino. A tale scopo, è autorizzato ad accedere ai magazzini e a controllare gli effettivi di medicamenti contenenti sostanze controllate.

Capitolo 9: Sanzioni

Art. 79 Infrazioni

1°Conformemente all'articolo 21 lettera d LStup, è punito chiunque intenzionalmente o per negligenza:

a. come medico prescrive a un paziente oppure utilizza su un paziente un medicamento omologato contenente sostanze controllate per usi diversi da quelli ammessi, senza notificarlo entro 30 giorni al servizio cantonale competente (art. 40 cpv. 1);

b. come veterinario prescrive o utilizza un medicamento omologato contenente sostanze controllate per usi diversi da quelli ammessi, senza notificarlo entro 30 giorni al servizio cantonale competente (art. 42 cpv. 3);