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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine

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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti

2 Possono prescrivere medicamenti contenenti sostanze controllate degli elenchi a e d ai pazienti curati ambulatorialmente unicamente avvalendosi del modulo ufficiale per ricette.

3 Devono firmare la ricetta per stupefacenti e conservarne una copia nella cartella medica del paziente.

4 La ricetta per stupefacenti è valida un mese.

5 L’Istituto fornisce, dietro rimunerazione, i moduli per le ricette ai Cantoni che li trasmettono ai medici abilitati.

Art. 39 Contenuto della ricetta per stupefacenti

1 La ricetta per stupefacenti deve contenere:

a. il cognome, l'indirizzo, la firma e il timbro del medico prescrivente;

a. il cognome, il nome, la data di nascita e l'indirizzo del paziente;

c. la data di compilazione della ricetta;

d. la designazione del medicamento contenente sostanze controllate, la sua forma farmaceutica e il dosaggio;

e. il quantitativo;

f. l'istruzione per l’uso.

2 Il quantitativo prescritto non deve eccedere quanto è necessario per un mese di cura.

3 Se le circostanze lo giustificano, questa durata può essere prolungata al massimo di due mesi.

4 In tal caso il medico prescrivente deve indicare sulla ricetta la durata precisa della cura.

Art. 40 Obbligo di notifica in caso di prescrizione di medicamenti omologati

contenenti sostanze controllate

1 Se un medico prescrive a un paziente un medicamento omologato contenente una sostanza controllata per usi diversi da quelli ammessi (off-label use) oppure utilizza un simile medicamento, deve notificarlo entro 30 giorni al servizio cantonale competente.

2 Nella notifica occorre indicare:

a. la designazione del medicamento;

b. il quantitativo;

c. il dosaggio;

d. l'indicazione.