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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine
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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti
2 Possono prescrivere medicamenti contenenti sostanze controllate degli elenchi a e d ai pazienti curati ambulatorialmente unicamente avvalendosi del modulo ufficiale per ricette.
3 Devono firmare la ricetta per stupefacenti e conservarne una copia nella cartella medica del paziente.
4 La ricetta per stupefacenti è valida un mese.
5 L’Istituto fornisce, dietro rimunerazione, i moduli per le ricette ai Cantoni che li trasmettono ai medici abilitati.
Art. 39 Contenuto della ricetta per stupefacenti
1 La ricetta per stupefacenti deve contenere:
a. il cognome, l'indirizzo, la firma e il timbro del medico prescrivente;
a. il cognome, il nome, la data di nascita e l'indirizzo del paziente;
c. la data di compilazione della ricetta;
d. la designazione del medicamento contenente sostanze controllate, la sua forma farmaceutica e il dosaggio;
e. il quantitativo;
f. l'istruzione per l’uso.
2 Il quantitativo prescritto non deve eccedere quanto è necessario per un mese di cura.
3 Se le circostanze lo giustificano, questa durata può essere prolungata al massimo di due mesi.
4 In tal caso il medico prescrivente deve indicare sulla ricetta la durata precisa della cura.
Art. 40 Obbligo di notifica in caso di prescrizione di medicamenti omologati
contenenti sostanze controllate
1 Se un medico prescrive a un paziente un medicamento omologato contenente una sostanza controllata per usi diversi da quelli ammessi (off-label use) oppure utilizza un simile medicamento, deve notificarlo entro 30 giorni al servizio cantonale competente.
2 Nella notifica occorre indicare:
a. la designazione del medicamento;
b. il quantitativo;
c. il dosaggio;
d. l'indicazione.